COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.22 del 11/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. LUPI CLEAN 2000 – SQUALIFICHE CALCIATORE E ALLENATORE (GARA HERMES TORO – LUPI CLEAN DEL 4.11.2007 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA – GIRONE B – 7^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.22 del 11/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. LUPI CLEAN 2000 – SQUALIFICHE CALCIATORE E ALLENATORE (GARA HERMES TORO – LUPI CLEAN DEL 4.11.2007 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA - GIRONE B – 7^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, è chiamata a trattare il ricorso presentato dalla società A.S.D. Lupi Clean 2000 il 14 novembre 2007 per i fatti accaduti al termine della partita giocata il 4.11.2007 tra la Hermes Toro e la Lupi Clean che hanno portato il G.S. a squalificare il calciatore Reale Giovanni fino al 31 gennaio 2011 e l’allenatore Barometro Massimo fino al 31 dicembre 2008. Questa C.D. in data 18 dicembre 2007 dispose la sospensione della trattazione del ricorso a seguito della richiesta di indagini fatta alla Procura Federale. Completata l’indagine e ricevuti gli atti dalla Procura è ora possibile provvedere sul ricorso in questione. Sentito anche il Presidente della società ricorrente, che ha ritenuto di comparire avanti a questa C.D. assistito da difensore, si osserva quanto segue. La società Lupi Clean 2000 chiede la riforma dei provvedimenti impugnati sostenendo che i fatti riportati negli atti ufficiali non corrispondono alla realtà. Riconosce che il Reale ha protestato vibratamente con il direttore di gara in occasione della convalida della rete della società avversaria e che mentre era intento a “gridare a muso duro” veniva spinto addosso al direttore di gara, con ciò confermando un contatto fisico tra i due. Riconosce, ancora, che il Reale a fine gara ha inveito contro l’arbitro ed è stato trattenuto dai compagni di squadra. Esclude che il Barometro possa aver lanciato la pietra verso l’arbitro per il semplice fatto che lo stesso intento come era con le contestazioni in campo non poteva notare l’azione da parte del Barometro. Dagli atti risulta che tale episodio si è verificato mentre l’arbitro rientrava verso lo spogliatoio. In sede di indagini l’arbitro ha confermato integralmente il proprio rapporto ed il supplemento ribadendo con precisazioni il comportamento riportato tenuto dal Reale e dal Barometro. Dalle dichiarazioni rese al Procuratore Federale dal Reale e dagli altri tesserati non risulta provato che il calciatore abbia “volutamente” colpito l’arbitro e che abbia tentato di colpirlo a fine gara, come pure non risulta provato che il Barometro abbia tirato la pietra a fine gara. Gli atti processuali e le risultanze delle indagini, tenuto anche conto di quanto disposto dall’art. 35, comma 1.1, del Codice di Giustizia Sportiva, fanno ritenere che i fatti si sono verificati anche se occorre provvedere a fare una valutazione per stabilire la sanzione più equa per entrambi i tesserati. Questa C.D. ritiene che le sanzioni inflitte dal G.S. possono essere ridotte perché va riconosciuto nel caso del Reale un comportamento violento ed antisportivo con minacce ed ingiurie verso l’arbitro che ha portato ad effetti fisici solo dichiarati ma non documentati, tenuto in un contesto di calca intorno all’arbitro stesso, e nel caso del Barometro un comportamento violento senza effetti fisici sul direttore di gara con insulti verso lo stesso, aggravato dal fatto che lo stesso, allenatore, era squalificato ed assisteva all’incontro dietro la recinzione. P.Q.M. DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Reale Giovanni a tutto il 25 settembre prossimo e di ridurre la squalifica dell’allenatore Barometro Massimo a tutto il 15 settembre prossimo, tenendo conto per quest’ultimo di quanto riportato nella decisione del G.S. pubblicata nel C.U. n. 34 dell’8.11.2007. Ordina restituirsi la tassa reclamo già versata alla società ricorrente.
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