COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.25 del 18/09/2008 Decisione del Giudice Sportivo GARA MONTECILFONE – REAL TERMOLI DEL 30 MARZO 2008 (9^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO DEL CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” S.S. 2007/2008)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.25 del 18/09/2008
Decisione del Giudice Sportivo
GARA MONTECILFONE – REAL TERMOLI DEL 30 MARZO 2008
(9^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO DEL CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” S.S. 2007/2008)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
premesso che con propria decisione riportata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Molise n. 99 del 3 aprile 2008 ha provveduto ad interessare la Procura Federale al fine dell’effettuazione di indagini tese ad acquisire ogni utile elemento in ordine ai fatti accaduti in occasione della gara Montecilfone – Real Termoli del 30 marzo 2008, valevole per la 9^ giornata del girone di ritorno del Campionato Regionale di Seconda Categoria girone “D” – stagione sportiva 2007-2008;
acquisiti gli atti trasmessi dalla Procura Federale, emergono dagli stessi le seguenti conclusioni:
1. è risultata senza dubbio provata l’invasione di campo da parte di un nutrito gruppo (20/30 persone) di sostenitori locali senza che la società Montecilfone si sia attivata minimamente per evitare l’ingresso sul terreno di gioco di persone non autorizzate;
2. è risultato altresì provata, anche per sua esplicita ammissione, la presenza degli spogliatoi durante l’intervallo della gara in epigrafe del sig. COLELLA Antonio, allenatore del Montecilfone, intento ad impartire direttive tecniche alla propria squadra, benché squalificato;
3. è risultata inoltre provata l’aggressione nei confronti dell’allenatore della società Real Termoli quantomeno da parte dei calciatori COLELLA Paolo e MANES Luciano (entrambi del Montecilfone), mentre non è provata la partecipazione a tale aggressione da parte del citato COLELLA Antonio;
4. infine è da rimarcare l’ingiustificata mancata comparizione dei calciatori PAOLONE Gianluca e RINALDI Mario (all’epoca tesserati per il Real Termoli) alle due convocazioni da parte del collaboratore della Procura Federale incaricato delle indagini.
Osserva questo GS territoriale:
in merito al precedente punto 1) questo GS ritiene congrua la punizione sportiva dell’ammenda di Euro 300,00 con squalifica del campo di gioco per una gara effettiva inflitta alla società Montecilfone (cfr. citato CU n. 99);
in merito al precedente punto 2) questo GS ritiene di dover sanzionare l’allenatore COLELLA Antonio (Montecilfone) per violazione dell’art. 22, comma 7 CGS, infliggendogli ulteriori tre mesi di inibizione da scontarsi al momento dell’estinzione della inibizione tuttora in corso;
in merito al precedente punto 3) questo GS ritiene congrua la squalifica inflitta ai calciatori COLELLA Paolo e MANES Luciano, entrambi del Montecilfone, fino a tutto il 30 giugno 2008;
in merito al precedente punto 4) questo GS ritiene di dover sanzionare i calciatori PAOLONE Gianluca (nato il 27/3/1975) e RINALDI Mario (nato il 23/5/1978), entrambi tesserati per il Montecilfone all’epoca della gara in epigrafe, in quanto, seppur convocati dalla Procura Federale, non si sono presentati senza dare giustificazioni in merito, violando così quanto sancito dall’art. 1, commi 1 e 3 del CGS
Tutto ciò premesso
D E C I D E
• di confermare in toto le proprie decisioni prese in merito alla gara in epigrafe (cfr. citato CU n. 99 del 3 aprile 2008);
• di inibire l’allenatore COLELLA Antonio (Montecilfone) per ulteriori tre mesi a partire dal momento in cui scadrà l’inibizione tuttora in corso;
• di squalificare il calciatore PAOLONE Gianluca (Real Termoli) per tre mesi a partire dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale;
• di squalificare il calciatore RINALDI Mario, svincolato alla data odierna, per tre mesi a partire dalla data del suo prossimo tesseramento.
Manda alla Segreteria del CR Molise per la trasmissione del presente dispositivo alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.
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