COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.35 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RINALDI MARIO E PAOLONE GIANLUCA – TESSERATI REAL TERMOLI – AVVERSO SQUALIFICA PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S. – C.U. N. 25 DEL 18 / 09 /2008 (MANCATA PRESENTAZIONE A CONVOCAZIONE DELLA PROCURA FEDERALE)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.35 del 09/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RINALDI MARIO E PAOLONE GIANLUCA - TESSERATI REAL TERMOLI – AVVERSO SQUALIFICA PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S. – C.U. N. 25 DEL 18 / 09 /2008
(MANCATA PRESENTAZIONE A CONVOCAZIONE DELLA PROCURA FEDERALE)
La Commissione Disciplinare Territoriale,
letto il ricorso presentato dai calciatori Rinaldi Mario e Paolone Gianluca e visti gli atti trasmessi al Giudice Sportivo Territoriale dalla Procura Federale relativi alla gara Montecilfone – Real Termoli giocata il 30 marzo 2008, osserva quanto segue.
Dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale si evince che, quanto a Rinaldi, la notifica della convocazione si è perfezionata il giorno 23 giugno 2008, ovvero il giorno precedente della fissata convocazione. Poiché il Rinaldi ha documentato che il 24 giugno 2008 ha prestato regolare attività lavorativa presso la ditta dove lavora, appare verosimile che il medesimo non abbia avuto modo e tempo per chiedere un differimento della convocazione. Pertanto, nella sua condotta non si rinvengono gli estremi della violazione ascrittagli.
Quanto a Paolone, rilevato che la notifica della convocazione si è perfezionata in data 20 giugno 2008 e che lo stesso non ha fatto pervenire documenti giustificativi della mancata presentazione e rilevato anche che, comunque, lo stesso non è stato convocato una seconda volta, così come invece riportato erroneamente nel provvedimento impugnato, sussistono giusti motivi per una equa riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
delibera di annullare la squalifica inflitta al Rinaldi Mario e di ridurre la squalifica inflitta al Paolone Gianluca a tutto il 9 ottobre 2008.
Dispone restituirsi la tassa reclamo già versata ai ricorrenti.
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