COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.41 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIGNOR RUSSO MICHELINO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEAM COLLETORTO
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.41 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO A CARICO DEL SIGNOR RUSSO MICHELINO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEAM COLLETORTO
Con atto n. 1134/1341pf07-08/MS/ac del 18 settembre 2008, la Procura Federale deferiva, dinanzi a codesta Commissione Disciplinare Territoriale, il sig. Russo Michelino e la società A.S.D. Team Colletorto, per rispondere il primo, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. Team Colletorto, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, e all’art. 5, commi 1 e 6, lett. d), del C.G.S. per avere pubblicato su un quotidiano locale dichiarazioni e giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Team Colletorto – Vinchiaturo del 26 gennaio 2008, e la seconda delle violazioni di cui all’art. 4, comma 2, e all’art. 5, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al suo tesserato.
La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della comunicazione alle parti ed alla Procura Federale della riunione fissata per discutere del deferimento, ha dichiarato aperto il dibattimento.
Sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, Avv. Francesco Di Leginio, ed il sig. Russo Michelino. Nessuno è comparso per la società A.S.D. Team Colletorto, né risultano pervenute giustificazioni per la mancata presentazione.
Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento e si è riservato le conclusioni al termine dell’audizione del deferito sig. Russo Michelino.
Il Russo ha confermato le dichiarazioni rese in sede di indagini ed ha ribadito che lo scopo dell’articolo non era quello di offendere l’arbitro, ma di richiamare l’attenzione sui fatti verificatisi durante la gara; inoltre, ha riferito che durante la gara non ci sono stati episodi di discussione tra lui e l’arbitro, ma ha solo cercato di richiamare la sua attenzione affinché applicasse il regolamento.
La Procura Federale ha concluso chiedendo per Russo Michelino la sanzione della inibizione per mesi due e l’ammenda di euro 300,00 e per la società ASD Team Colletorto la sanzione della ammenda di euro 300,00.
La C.D. valutati i fatti posti a base del deferimento, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal sig. Russo Michelino, all’epoca dei fatti allenatore della società ASD. Team Colletorto, preso atto della mancata ed ingiustificata comparizione della stessa società e considerata la richiesta fatta dal rappresentante della Procura Federale, osserva quanto segue.
Le violazioni contestate al Russo Michelino risultano pienamente provate. Pur tuttavia, ritiene che le sanzioni all’allenatore Russo Michelino, per responsabilità diretta, ed alla societa ASD. Team Colletorto, per responsabilità oggettiva, aggravata dalla ingiustificata non presenza al dibattimento, possano essere contenute tenendo conto anche della categoria di appartenenza della società all’epoca dei fatti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale del Molise delibera di infliggere al sig. Russo Michelino la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per mesi uno e la sanzione della ammenda di euro 150,00 a carico della società A.S.D. Team Colletorto.
Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle suddette sanzioni.
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