COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.41 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. URURI C5 – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA URURI C5 – MONTORIO NEI FRENTANI DEL 5.10.2008 – CAMPIONATO C2 CALCIO A 5 – 3^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.41 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. URURI C5 – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA URURI C5 - MONTORIO NEI FRENTANI DEL 5.10.2008 – CAMPIONATO C2 CALCIO A 5 - 3^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società Ururi C5 e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La rappresentazione dei fatti così come riportata dall’arbitro nel referto non dà possibilità di poter qualificare l’atto posto in essere dal calciatore Salvatore Giacinto diversamente dalla condotta violenta verso un avversario. Tale episodio, oltretutto, si è sviluppato lontano dall’azione di gioco. Per tale comportamento il C.G.S. prevede espressamente, all’art. 19, comma 4, lett. b), la squalifica minima per tre giornate, che è la sanzione applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e conferma la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 35 del 9/10/ 2008. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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