COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.41 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.5 S.S.D. VINCHIATURO – Avverso SQUALIFICA CALCIATORE (GARA RICCIA – VINCHIATURO DEL 5.10. 2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 3^ DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.41 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.5 S.S.D. VINCHIATURO – Avverso SQUALIFICA CALCIATORE (GARA RICCIA - VINCHIATURO DEL 5.10. 2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 3^ DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società Vinchiaturo e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente, che a seguito dei fatti verificatisi nella partita giocata il 5.10.2008 contro la società Riccia ha avuto partita persa (vedi C.U. n. 35 del 9.10.2008), non contesta l’avvenuto, ma rappresenta la sproporzione tra il comportamento del calciatore Puzo Massimo e la squalifica inflittagli dal G.S. fino al 30 aprile 2009. Dal supplemento di rapporto si ricava che il Puzo Massimo, che stava per essere espulso dal direttore di gara per somma di ammonizioni, non ha tenuto alcuna condotta violenta, né ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dello stesso, ma non ha solo ottemperato alla richiesta di uscire dal campo. Il suddetto deve rispondere, inoltre, in qualità di capitano, dell’azione posta in essere dai propri compagni di squadra che sottraevano il cartellino rosso all’arbitro non permettendogli di espellere il medesimo Puzo Massimo, in mancanza di individuazione del responsabile dell’azione che di fatto non ha permesso di terminare la gara. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica al calciatore Puzo Massimo a tutto il 31 dicembre 2008. Nulla per la tassa non versata.
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