COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.47 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. ALIFE – AVVERSO SANZIONE PECUNIARIA – G.S. N. 38 DEL 16/10/2008 (GARA ALIFE – REAL VENAFRO DEL 12.10.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA – GIRONE A – 4^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.47 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. ALIFE – AVVERSO SANZIONE PECUNIARIA – G.S. N. 38 DEL 16/10/2008 (GARA ALIFE – REAL VENAFRO DEL 12.10.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA - GIRONE A – 4^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, visto il ricorso presentato dalla società Alife avverso la sanzione inflittagli dal G.S. di euro 50,00 (vedi C.U. n. 38 del 16.10.2008), osserva quanto segue. L’art. 45, comma 3, lett. d), del C.G.S. fissa i limiti delle sanzioni pecuniarie non impugnabili. Per il campionato di seconda categoria il limite è di euro 50,00; pertanto la sanzione data dal G.S. non è impugnabile. P.Q.M. DICHIARA non impugnabile la sanzione pecuniaria inflitta dal G.S. alla società ricorrente e, conseguentemente, condanna la società A.S.D. Alife al pagamento della tassa reclamo mediante addebito sul conto.
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