COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.47 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. ATLETICO SAN GIOVANNI – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA ATLETICO SAN GIOVANNI – KEMARIN DEL 5.10.2008 – CAMPIONATO DI SERIE C2 – GIRONE A – DI CALCIO A 5 – 3^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.47 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. ATLETICO SAN GIOVANNI – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA ATLETICO SAN GIOVANNI - KEMARIN DEL 5.10.2008 – CAMPIONATO DI SERIE C2 - GIRONE A - DI CALCIO A 5 – 3^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso ed esaminati gli atti, osserva quanto segue. Preliminarmente va rilevato che la richiesta avanzata dal Presidente della società in data 27.10.2008 per essere ascoltato sui fatti verificatisi, non può essere accolta perché essa doveva essere inserita nell’atto di impugnazione (vedi art. 44, comma 1.2, C.G.S.). Nel merito va preso atto che la ricostruzione dell’accaduto fatto dall’arbitro nel referto non lascia dubbi sulla volontarietà delle azioni del calciatore Luisi Mariano. Pur tuttavia, tenuto conto degli effetti fisici riportati dal direttore di gara, che li indica in “leggero dolore”, e che l’accaduto, pur se censurabile sotto tutti i punti di vista, è rimasto come fatto isolato, si ritiene possibile apportare una riduzione alla sanzione inflitta dal G.S. al suddetto calciatore. P.Q.M. accoglie il ricorso riducendo la squalifica del calciatore Luisi Mariano a tutto il 31 luglio 2009. Nulla per la tassa non versata.
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