COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.50 del 19/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. DEFERIMENTO delle SOCIETA’ di ECCELLENZA e di PROMOZIONE per mancata partecipazione al CAMPIONATO JUNIORES nell’ annata 2007-2008

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.50 del 19/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. DEFERIMENTO delle SOCIETA’ di ECCELLENZA e di PROMOZIONE per mancata partecipazione al CAMPIONATO JUNIORES nell’ annata 2007-2008 Con atto n. 1789/1312pf07-08/MS/seg del 16 ottobre 2008 la Procura Federale deferiva, davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale, i sottoindicati Signori, tutti all’epoca dei fatti Presidenti delle società interessate: Cappella Gaetano (A.C. PETACCIATO), Giannubilo Antonio (U.S. COLLETORTO), Di Lucente Andrea (A.S.D. VASTOGIRARDI), Garofano Salvatore (A.S.D. SANTELIANA), La Penna Gianluca (A.S. SAN GIACOMO BASSO MOLISE), Campanelli Angelo (U.S. ROCCASICURA), Minicucci Cosmo (U.S.D. ORATORIANA LIMOSANO), Zurlo Francesco (A.S. PRO CERCEMAGGIORE) per violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della L.N.D. – punti A2 lettera g) e A3 lettera f), per avere contravvenuto all’obbligo di partecipare con la propria squadra al Campionato Juniores – Under 18 nella stagione sportiva 2007/2008 e le seguenti società A.C. Petacciato, U.S. Colletorto, A.S.D. Vastogirardi, A.S.D. Santeliana, A.S. San Giacomo Basso Molise, U.S. Roccasicura, U.S.D. Oratoriana Limosano, A.S. Pro Cercemaggiore per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri Presidenti. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della comunicazione alle parti ed alla Procura Federale della riunione fissata per discutere del deferimento, ha dichiarato aperto il dibattimento. Sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, Avv. Paolo Mormando, nonché i sigg. Cappella Gaetano, Giannubilo Antonio, D’Addario Antonio per delega di Garofano Salvatore, Minicucci Cosmo e Zurlo Francesco. Non sono presenti i sigg. Di Lucente Andrea, La Penna Gianluca e Campanelli Angelo. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento e si è riservato le conclusioni al termine dell’audizione dei deferiti. Tutti i deferiti presenti hanno motivato la mancata partecipazione al campionato juniores dell’annata calcistica 2007-2008 con la carenza cronica di ragazzi nelle loro realtà territoriali e con i problemi collegati con gli orari di inizio delle partite che sono fissate in giornate di scuola. Il Presidente della società Petacciato ha evidenziato che la iscrizione al campionato della prima squadra è stata fatta appena prima dell’avvio del campionato di eccellenza con la conseguenza che non vi è stato il tempo materiale di tesserare giovani calciatori per l’attività juniores, atteso che i pochi disponibili sono stati impegnati esclusivamente in prima squadra. La Procura Federale ha concluso con la richiesta di 15 giorni di inibizione ciascuno per i Presidenti sopra indicati e di euro 300,00 di ammenda per ogni società interessata. La Commissione Disciplinare, terminato il dibattimento, si è riservata le decisione. Alla base del deferimento vi è il disposto del C.U. n. 1 del 1° luglio 2007 della Lega Nazionale Dilettanti, allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2007 del Comitato Regionale Molise, nel quale sono stabilite le regole per l’attività ufficiale dell’annata calcistica 2007/2008. Per quanto riguarda il Campionato di Eccellenza ed il Campionato di Promozione è espressamente previsto che alle società che partecipano a tali campionati “è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores – Under 18” (vedi punto A/2, lettera g, e punto A/3, lettera f, del suddetto C.U.) salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo del competente Comitato Regionale.” La mancata partecipazione è sanzionata con sanzioni pecuniarie di importo variabile fino a euro 5.200,00 per le società di Eccellenza e fino ad euro 4.100,00 per le società di Promozione (vedi punto A/9, punto 2, lettera a, ultimo comma, del suddetto C.U.). Quanto sopra porta a ritenere che in assenza di specifiche e diverse disposizioni del Consiglio Direttivo del C.R. competente, rimane per le società l’obbligo di partecipazione. Accertato che il Consiglio Direttivo del C.R. Molise nulla ha disposto in merito nell’annata calcistica 2007/2008 e ritenuto che le motivazioni addotte dalle società inadempienti non possono essere ritenute esimenti dall’obbligo di partecipazione al Campionato Juniores Regionale, questa C.D. è chiamata a valutare le richieste della Procura della Repubblica ed a determinare la pena per i Presidenti e per le Società avanti indicati. La sanzione della inibizione per i Presidenti delle società all’epoca dei fatti richiesta dalla Procura Federale è ritenuta equa e, pertanto, va applicata. La sanzione pecuniaria di euro 300,00 per ogni società, pure richiesta dalla Procura Federale, non viene ritenuta sanzione afflittiva e quindi va aumentata. Per quantificare in modo equo la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione al campionato è necessario tenere conto anche del disposto degli artt. 53 e seguenti delle N.O.I.F. e dei comunicati ufficiali che quantificano la rinuncia alle gare ed il ritiro dal campionato. Sanzionare con una ammenda di euro 300,00 una società che non partecipa al campionato, in presenza di obbligo, quando sono previste sanzioni pecuniarie ben più consistenti per quelle società che, invece, partecipano ai campionati e, poi, per motivi vari rinunciano a gare o si ritirano dal campionato, significa premiare le prime e penalizzare quelle che, anche con enormi sacrifici, affrontano i campionati di competenza, con l’effetto conseguente che nei prossimi campionati le società saranno invogliate a non partecipare al Campionato Juniores. La C.D. ritiene importante tenere anche in giusto conto le sanzioni inflitte negli anni scorsi alle società che non hanno partecipato al Campionato Juniores Regionale, provvedendo a quantificarle diversamente a seconda se trattasi di società di Eccellenza o di Promozione, per avere un comportamento che tenga conto della realtà regionale. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale accoglie il deferimento e COSÌ DECIDE: - sanziona con la inibizione per giorni 15 i sigg. Cappella Gaetano (A.C. Petacciato), Giannubilo Antonio (U.S. Colletorto), Di Lucente Andrea (A.S.D. Vastogirardi), Garofano Salvatore (A.S.D. Santeliana), La Penna Gianluca (A.S. San Giacomo Basso Molise), Campanelli Angelo (U.S. Roccasicura), Minicucci Cosmo (U.S.D. Oratoriana Limosano), Zurlo Francesco (A.S. Pro Cercemaggiore), tutti all’epoca dei fatti Presidenti delle società interessate indicate, per le violazioni loro ascritte; - sanziona con l’ammenda di euro 2.000,00 ciascuna le società A.C. Petacciato e U.S. Colletorto, che nell’annata calcistica 2007/2008 hanno partecipato al Campionato di Eccellenza; - sanziona con l’ammenda di euro 1.200,00 ciascuna le società A.S.D. Vastogirardi, A.S.D. Santeliana, A.S. San Giacomo Basso Molise, U.S. Roccasicura, U.S.D. Oratoriana Limosano, A.S. Pro Cercemaggiore, che nell’annata calcistica 2007/2008 hanno partecipato al Campionato di Promozione, tutte per la violazione loro ascritta. - Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in ordine al pagamento della suddetta sanzione da parte delle società interessate.
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