COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.56 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. S.S.D. SESTO CAMPANO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SESTO CAMPANO – CAPRIATESE BOYS CE DEL 9.11.2008 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 10^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.56 del 03/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. S.S.D. SESTO CAMPANO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA SESTO CAMPANO – CAPRIATESE BOYS CE DEL 9.11.2008 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 10^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso della società Sesto Campano e letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
L’audizione della società ricorrente e le motivazioni in ricorso portano a poter ridurre la squalifica del calciatore Di Paolo Guido. Dal supplemento di rapporto a firma del l’Assistente di gara si rileva un comportamento aggressivo del calciatore nei suoi confronti manifestatosi con una leggera spinta, senza alcun effetto fisico, accompagnato da frasi ingiuriose. L’assenza di conseguenze fisiche e la genericità dell’ingiuria, non avendo rilevato nel supplemento alcuna frase detta dal Di Paolo verso l’Assistente, sono elementi sufficienti per ridurre di una giornata la squalifica dello stesso. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore Di Paolo Guido a cinque giornate. Nulla per la tassa non versata.
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