COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.56 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. OLIMPIA MONTENERO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA OLIMPIA MONTENERO – RIO VIVO MARINELLE DEL 16.11.2008 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.56 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. OLIMPIA MONTENERO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA OLIMPIA MONTENERO – RIO VIVO MARINELLE DEL 16.11.2008 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso della società A.S.D. Olimpia Montenero e visti il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, osserva quanto segue. Gli atti ufficiali di gara riportano in modo preciso e circostanziato quanto verificatosi durante ed al termine della gara, non lasciando alcun dubbio sulla veridicità dell’accaduto. Il calciatore Taddeo Giuseppe è stato sanzionato dal G.S. per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara, tant’è che è stato espulso per questo, e per l’azione violenta messa in atto a fine gara contro un avversario, dopo essere rientrato in campo. Tale dinamica dei fatti non viene in alcun modo contestata dalla società ricorrente, anche se viene sostenuto che il calciatore è rientrato solo per sedare la rissa. L’azione posta in essere dal suddetto, certamente violenta e voluta, non può in nessun modo essere considerata come un tentativo di sedare una rissa, anche per gli effetti avuti sull’avversario e riportati puntualmente nel supplemento di referto. Ciò porta a confermare la decisione impugnata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso con la conferma della squalifica per cinque giornate al calciatore Taddeo Giuseppe. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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