COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.58 del 10/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.P.D. MARE TERMOLI – AVVERSO DELIBERA G.S. – C.U . N. 50 (GARA MARE TERMOLI – PROMOSERVICE CIMAUNO DEL 1°.11.2008 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C1 A – 7^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.58 del 10/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. A.P.D. MARE TERMOLI – AVVERSO DELIBERA G.S. - C.U . N. 50
(GARA MARE TERMOLI – PROMOSERVICE CIMAUNO DEL 1°.11.2008 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C1 A – 7^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letti il ricorso e visti gli atti, nonché le deduzioni fatte pervenire dalla società resistente, osserva quanto segue.
Con la pronuncia impugnata il G.S. ha dichiarato la inammissibilità del ricorso a lui proposto dall’odierna ricorrente, ritenendo che la nota dell’ 11 novembre 2008, di trasmissione della comunicazione dell’Assessore allo Sport del Comune di Termoli dell’11.11.2008 prot. n. 34394, costituisce formale reclamo.
Trattasi in realtà di nota meramente informativa che non contiene i requisiti essenziali perché possa ritenersi impugnativa avverso un provvedimento emesso da Organi di Giustizia Sportiva. Peraltro, nella fattispecie nessun provvedimento “reclamabile” era stato emesso prima dell’invio della predetta nota informativa, la quale si ribadisce non integra gli estremi del reclamo.
Ciò premesso, dovendo ritenersi, per quanto sopra, insussistente la dichiarata inammissibilità, va applicato l’art. 36, comma 5, del C.G.S. P.Q.M.
DELIBERA
di annullare la decisione impugnata e rinvia al Giudice di 1° Grado per i provvedimenti di merito, in accoglimento del ricorso presentato dalla società A.P.D. Mare Termoli.
Nulla per la tassa non versata.
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