COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.58 del 10/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.P.D. MARE TERMOLI – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA MARE TERMOLI – REAL ADRIATICA DEL 9.11.2008 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C 1 – 8^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.58 del 10/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.P.D. MARE TERMOLI – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA MARE TERMOLI – REAL ADRIATICA DEL 9.11.2008 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C 1 – 8^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso della società Mare Termoli; rilevato che i fatti riportati nel rapporto del direttore di gara, che costituisce peraltro fonte di prova privilegiata relativamente ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non sono sostanzialmente smentiti dalla reclamante; che tuttavia in relazione alla pur censurabile infrazione commessa dal calciatore Di Leo Mario, reo di avere offeso l’onore dell’arbitro e di averlo colpito con una manata senza alcuna conseguenza fisica, appare eccessiva la sanzione comminata dal Giudice di 1° grado, P.Q.M. in accoglimento del ricorso riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Leo Mario a tutto il 30.06.2009. Nulla per la tassa non versata.
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