COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.60 del 17/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.3.1. DEFERIMENTO DI MINOTTI PAOLO, DI MONTAGANO ETTORE, DELLA SOC. A.S.D. SANT’ANGELO LIMOSANO E DELLA SOC. U.S. TURRIS S. CROCE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.60 del 17/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.3.1. DEFERIMENTO DI MINOTTI PAOLO, DI MONTAGANO ETTORE, DELLA SOC. A.S.D. SANT’ANGELO LIMOSANO E DELLA SOC. U.S. TURRIS S. CROCE Con atto n. 2206/1152pf07-08/GT/en del 4 novembre 2008, la Procura Federale deferiva, dinanzi a codesta Commissione Disciplinare Territoriale, il sig. Minotti Paolo, il sig. Montagano Ettore, la società A.S.D. Sant’Angelo Limosano e la società U.S. Turris S. Croce , per rispondere: Minotti Paolo, all’epoca dei fatti calciatore della società Sant’Angelo Limosano, della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. anche con riferimento a quanto disciplinato dall’art. 66 delle N.O.I.F.; Montagano Ettore, all’epoca dei fatti dirigente della società Turris S. Croce, della violazione dell’art. 1 del C.G.S. con riferimento a quanto previsto dall’art. 66 delle N.O.I.F.; A.S.D. S. Angelo Limosano e U.S. Turris S. Croce per responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S. per la condotta tenuta dai propri tesserati. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della comunicazione alle parti ed alla Procura Federale della riunione fissata per discutere del deferimento, ha dichiarato aperto il dibattimento. Sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, Avv. Paolo Mormando, il sig. Minotti Paolo ed il sig. Rosati Michele, Presidente pro-tempore della società Turris S. Croce. Non è presente il deferito sig. Montagano Ettore che per questa annata calcistica non è più tesserato della Turris S. Croce, come da informazioni assunte dal Presidente della medesima società, presente oggi. Si dà atto che nessuno è comparso per la società S. Angelo Limosano, benché la comunicazione inviata per fax è stata regolarmente ricevuta. Dalla escussione dei presenti risulta confermato quanto risultato in sede di indagini. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento, chiedendone l’accoglimento ed ha concluso chiedendo per Minotti Paolo la sanzione della squalifica per due giornate, per Montagano Ettore la sanzione della inibizione per un mese e per ognuna delle società deferite la sanzione della ammenda di euro 300,00 con ammonizione. La C.D. valutati i fatti posti a base del deferimento e considerata la richiesta fatta dal rappresentante della Procura Federale, osserva quanto segue. Le violazioni contestate al Minotti ed al Montagano risultano pienamente provate, che vanno solo quantificate. Va riconosciuta anche la responsabilità oggettiva della società Turris S. Croce per il comportamento del proprio dirigente che ha permesso l’ingresso nel recinto di gioco del Minotti, che pure deve essere quantificata tenendo conto anche delle motivazioni addotte a giustificazione dell’accaduto. Va esclusa, invece, la responsabilità oggettiva della società Sant’ Angelo Limosano per il comportamento tenuto dal proprio giocatore durante la gara di cui sopra che ha interessato due società diverse e su un campo non sotto il diretto controllo di tale società. Ciò non fa ravvisare elementi oggettivi che possano giustificare il riconoscimento di responsabilità di una società, in questo caso la società Sant’Angelo Limosano, per il comportamento tenuto da un proprio tesserato in un contesto del tutto estraneo che non può farsi rientrare tra quelli individuati nell’art. 4 C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale del Molise delibera di infliggere al sig. Minotti Paolo la sanzione della squalifica per due giornate, al sig. Montagano Ettore la sanzione della inibizione per 15 giorni ed alla società U.S. Turris S. Croce la sanzione della ammenda di euro 150,00. Non va sanzionata, per le motivazioni in premessa, la società A.S.D. Sant’Angelo Limosano. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle suddette sanzioni.
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