COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.60 del 17/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.C.D. PETACCIATO – Avverso Squalifica Calciatore – C.U. n. 58 del 10/12/2008 (GARA SGM BASSO MOLISE – PETACCIATO DEL 7.12.2008 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 14^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.60 del 17/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. A.C.D. PETACCIATO – Avverso Squalifica Calciatore – C.U. n. 58 del 10/12/2008
(GARA SGM BASSO MOLISE - PETACCIATO DEL 7.12.2008 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 14^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letti il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue.
I fatti così come riportati dal direttore di gara nel referto, che si ribadisce è documento privilegiato di prova come previsto dall’art. 35 del C.G.S., non permettono di poter riconoscere motivi per ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Conte Michele, tanto più che dagli atti emerge che l’episodio violento si è verificato a gioco fermo.
Quanto alla sanzione, questa C.D. osserva che nella fattispecie è stato applicato già dal primo Giudice il minimo previsto dall’art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S. P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare il ricorso.
Ordine addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società A.C.D. Petacciato.
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