COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.69 del 07/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. A.S. OLIMPIC ISERNIA – Campionato Regionale ALLIEVI (GARA CERCEMAGGIORE A.S.D. -OLIMPIC ISERNIA DEL 30.11.2008 – 11^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.69 del 07/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.2. A.S. OLIMPIC ISERNIA – Campionato Regionale ALLIEVI
(GARA CERCEMAGGIORE A.S.D. -OLIMPIC ISERNIA DEL 30.11.2008 – 11^ GIORNATA DI ANDATA)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Olimpic Isernia;
considerato che la reclamante chiede ai danni della società Cercamaggiore ASD la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato il calciatore FELICE Angelo privo del cartellino di tesseramento FIGC;
acquisita agli atti la nota dell’Ufficio Tesseramento dalla quale si evince che detto calciatore è stato regolarmente tesserato per la società Cercemaggiore ASD in epoca antecedente la disputa della gara in epigrafe;
visto l’art. 71 NOIF e il CU n. 1 del Settore Giovanile Scolastico s.s. 2008/2009 “Norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili” in merito alla identificazione dei calciatori
D E C I D E
• di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Olimpic Isernia.
• di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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