COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.69 del 07/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. A.S.D. ARCADIA CALCIO A 5 – Campionato Regionale SERIE C1 Di Calcio a 5 (GARA ARCADIA CALCIO A CINQUE-EDLY DEL 01.11.2008 – 7^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.69 del 07/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. A.S.D. ARCADIA CALCIO A 5 – Campionato Regionale SERIE C1 Di Calcio a 5 (GARA ARCADIA CALCIO A CINQUE-EDLY DEL 01.11.2008 – 7^ GIORNATA DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul Comunicato Ufficiale del CR Molise n. 58 del 10 dicembre 2008; riacquisiti gli atti, osserva preliminarmente che la società Arcadia Calcio a Cinque preannunciava reclamo in ordine al mancato svolgimento della gara in epigrafe (cfr C.U. n. 45 del C.R. Molise del 6/11/2008). La reclamante ha fatto quindi pervenire una nota, datata 11 novembre 2008, di trasmissione della comunicazione dell’Assessore allo Sport del Comune di Termoli dell’11.11.2008 prot. n. 34394; tale nota non può essere in nessun modo considerata reclamo, non avendone i requisiti essenziali (ex art. 33 CGS). Ritiene pertanto questo GS che la reclamante non abbia dato seguito al citato preannuncio di reclamo. Tutto ciò premesso, visto l’art. 17 CGS D E C I D E di infliggere alla società Arcadia Calcio a Cinque la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica; di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 150,00 relativa alla prima rinuncia; di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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