COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. U.S.D. CALCIO MONTENERO – AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 60 (Gara CALCIO MONTENERO – BOJANO del 14.12.2008 – Campionato Eccellenza – 15^ Andata)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. U.S.D. CALCIO MONTENERO – AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE – DECISIONE G.S. - C.U. N. 60
(Gara CALCIO MONTENERO - BOJANO del 14.12.2008 – Campionato Eccellenza – 15^ Andata)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso presentato dalla società U.S.D. Calcio Montenero e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La società ricorrente lamenta che il Giudice Sportivo ha sanzionato l’allenatore Baiocco Giuseppe con la squalifica fino al 18 marzo 2009 per una ricostruzione dei fatti non rispondente alle risultanze degli atti ufficiali di gara.
Rappresenta che il comportamento tenuto dallo stesso al termine della gara va considerato solo per l’episodio che lo ha visto coinvolto con l’allenatore del Bojano e per quello che risulta riportato a tale proposito nel rapporto del commissario di campo e nel suo supplemento.
Riconosce che il Baiocco ha tenuto una condotta meramente scorretta ed antisportiva, ma non violenta, e richiede una sensibile riduzione della squalifica inflitta al suddetta dal G.S.
Invero, da una attenta lettura del referto arbitrale e dei suddetti documenti non si ricava la ricostruzione degli accadimenti fatta dal Giudice Sportivo e riportata sul C.U. n. 60 del 17 dicembre 2008, ma risulta con certezza che i due allenatori non hanno partecipato alla rissa finale e né con il loro comportamento hanno dato origine alla stessa.
Agli atti si ricava che il Baiocco si è avvicinato a fine gara all’allenatore del Bojano con il quale ha avuto una “animata discussione” sfociata in una spinta da parte di quest’ultimo nei suoi confronti e con il successivo tentativo del Baiocco di raggiungere il collega, tentativo non riuscito per il pronto intervento di tesserati della sua squadra.
Quanto sopra può e deve essere valutato come comportamento antisportivo e come condotta violenta, anche se non consumata per l’intervento di terzi.
Ciò porta a ridurre la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore Baiocco Giuseppe nei limiti di cui all’art. 19, comma 4, del C.G.S.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso della società U.S.D. Montenero e di conseguenza riduce la squalifica dell’allenatore Baiocco Giuseppe a tutto il 20 gennaio 2009.
Nulla per la tassa già versata, che dovrà essere restituita dalla Segreteria del C.R.Molise.
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