COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. A.S.D. BOJANO – AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 60 (GARA CALCIO MONTENERO – BOJANO DEL 14 DICEMBRE 2008 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 15^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. A.S.D. BOJANO – AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE – DECISIONE G.S. - C.U. N. 60 (GARA CALCIO MONTENERO – BOJANO DEL 14 DICEMBRE 2008 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 15^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Bojano e visti il referto arbitrale ed il rapporto del commissario di campo, osserva quanto segue. La società ricorrente lamenta che il Giudice Sportivo ha sanzionato l’allenatore Farina Francesco con la squalifica fino al 15 aprile 2009 e la società stessa con l’ammenda di euro 400,00 per una ricostruzione dei fatti non rispondente alle risultanze degli atti ufficiali di gara. Premesso che questi ultimi sono gli unici documenti che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori delle squadre, è da essi che vanno rilavati gli episodi che sono alla base della decisione del G.S. Il referto del direttore di gara riporta che al triplice fischio finale si è scatenata una rissa “composta da tutti i calciatori di entrambe le squadre, compresi quelli in panchina ed i dirigenti”, individuando in due calciatori, uno per ogni squadra, quelli più “attivi”. Il rapporto del commissario di campo e l’allegato supplemento riferiscono in modo molto circostanziato che: - al termine della gara si è verificata una rissa a seguito dell’entrata in campo di una persona “con una giacca con lo stemma del Montenero”, che “è riuscita a farsi aprire il cancello che dalla tribuna consente l’accesso al rettangolo di gioco” e, ancora, “si è scagliato contro i dirigenti ed i calciatori del Bojano, causando, come si può immaginare una immensa rissa che veniva a cessare solo dopo l’intervento dei carabinieri”; - l’allenatore del Bojano, sul finire dell’incontro, schernendo il pubblico di casa con gesti “antisportivi” provocava una reazione dei sostenitori del Montenero; - al termine della gara, tra gli allenatori delle due squadre è nato un acceso diverbio conclusosi con qualche spinta di troppo, che nel supplemento viene specificato in una animata discussione sfociata con una forte spinta dell’allenatore del Bojano verso quello del Montenero e con altri sviluppi estranei alla valutazione del presente ricorso. Quanto sopra porta a ritenere che, diversamente da quanto fatto dal G.S., gli episodi che si sono verificati da valutare in questa sede sono separati tra loro e riguardano uno la rissa dove hanno partecipato i calciatori ed i dirigenti delle due squadre, uno il comportamento dell’allenatore Farina verso il pubblico di casa ed uno la animata discussione ed il contatto fisico tra i due allenatori. Agli atti, infatti, non esiste nessuna correlazione tra il comportamento, seppure sanzionabile, tenuto dai due tecnici e la rissa che ha coinvolto i calciatori ed i dirigenti. Il Farina Francesco, allenatore del Bojano, deve rispondere, quindi, dei gesti antisportivi fatti verso il pubblico di casa e della conseguente reazione, nonché della forte spinta data al suo collega durante il diverbio avuto con questi a fine gara. La società del Bojano deve rispondere, invece, per responsabilità oggettiva per la partecipazione alla rissa dei propri calciatori e dirigenti, che non ha comportato alcuna conseguenza fisica a persone, benché la stessa, come ben risulta dal rapporto del commissario di campo, è stata provocata da una persona entrata nel recinto di gioco che certamente non era un sostenitore del Bojano, nonché per il comportamento tenuto dal proprio allenatore verso il pubblico della squadra avversaria. P.Q.M. delibera, in accoglimento del ricorso, di ridurre la squalifica dell’allenatore Sig. Farina Francesco a tutto il 5 febbraio 2009 e di ridurre la sanzione dell’ammenda alla società ricorrente ad euro 200,00. Nulla per la tassa già versata, che va restituita a cura della Segreteria del Comitato Regionale Molise. Dispone che copia della presente decisione sia rimessa al Giudice Sportivo perché alla luce della riduzione della squalifica al Sig. Farina Francesco provveda a rideterminare la sanzione inflitta allo stesso e pubblicata sul C.U. n. 63 del 24 dicembre 2008.
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