COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.4. U.S. VIRTUS POZZILLI – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 63 (GARA VIRTUS POZZILLI – ATLETICO SESSANO DEL 21 DICEMBRE 2008 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 14^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.4. U.S. VIRTUS POZZILLI – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 63
(GARA VIRTUS POZZILLI – ATLETICO SESSANO DEL 21 DICEMBRE 2008 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 14^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. L’azione posta in essere dal calciatore Merola Matteo, riportata in modo chiaro e preciso nel referto, che, oltre tutto, è stata posta in essere non in conseguenza di una dinamica di gioco, non permette a questa C.D. di poter ridurre la squalifica.
Il Giudice Sportivo, del resto, ha applicato la sanzione minima prevista dall’art. 19, comma 4, lettera b), del C.G.S. per la condotta violenta verso un avversario.
P.Q.M.
delibera di rigettare il ricorso.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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