COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.6. S.S. SALCITO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 50 (GARA SALCITO – MONTEVERDE DEL 16.11.2008 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIRONE B – 9^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.6. S.S. SALCITO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 50
(GARA SALCITO - MONTEVERDE DEL 16.11.2008 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIRONE B – 9^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
preso atto che il ricorso avverso la squalifica del calciatore Luongo Francesco, pubblicata sul C.U. n. 50 del 19 novembre 2008, è stato proposto dalla società S.S. Salcito in data 1° dicembre 2008, come risulta dalla raccomandata pervenuta il 3 dicembre successivo, quindi fuori dei termini di cui all’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva,
DICHIARA
inammissibile il ricorso.
ORDINA addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente S.S. Salcito.
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