COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.74 del 21/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.4.3. POLSELLI PASQUALE – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 60 (GARA CARLANTINO – CAMPODIPIETRA DEL 14.12.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 13^ DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.74 del 21/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.4.3. POLSELLI PASQUALE – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 60 (GARA CARLANTINO – CAMPODIPIETRA DEL 14.12.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 13^ DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Il ricorrente Polselli Pasquale pur riconoscendo che si è posizionato davanti allo spogliatoio e che ha protestato vivacemente a seguito delle decisioni arbitrali, esclude che lo abbia minacciato e, a fine gara, seguito con la sua auto per cercare di fermarlo. Il supplemento di rapporto a firma dell’arbitro, che si ricorda è fonte di prova privilegiata per il comportamento tenuto dai tesserati, riporta con precisione le parole proferite dal Polselli, che vanno considerate minacciose, ingiuriose ed offensive, nonché la minaccia fatta a fine gara e la azione posta in essere dallo stesso che ha seguito con la propria auto quella del direttore di gara, tentando di fermarla. Tale comportamento non trova scusanti e deve essere sanzionato, ma deve essere considerato per le singole fattispecie poste in atto dal ricorrente. Dalle risultanze degli atti, lo stesso deve rispondere di condotta ingiuriosa e offensiva, per le parole dette durante la gara, di condotta minacciosa reiterata, per le minacce verbali fatte durante la gara e a fine gara, nonché del tentativo di fermare l’auto dell’arbitro che può essere inquadrato come condotta violenta e minacciosa. L’art. 19, comma 4, del C.G.S. riporta le sanzioni minime per le infrazioni contestate al ricorrente, che, quindi, debbono solo essere modulate ai fatti verificatisi. Questa Commissione Disciplinare, tenuto anche conto che tra il Polselli ed il direttore di gara non vi è stato contatto fisico, ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. debba essere congruamente ridotta. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso presentato dal calciatore Polselli Pasquale e per l’effetto ridurre la squalifica allo stesso a tutto il 15 aprile 2009. Ordina restituirsi la tassa reclamo già versata al ricorrente.
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