COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.74 del 21/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.4.4. A.S. PESCOPENNATARO – AVVERSO INAMMISSIBILITÀ RECLAMO – DECISIONE G.S. – C.P. ISERNIA N. 29 (GARA PESCOPENNATARO – SANT’AGAPITO – DEL 27.12.2008 – CAMPIONATO 3^ CATEGORIA PROV. IS – RECUPERO 5^ DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.74 del 21/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.4.4. A.S. PESCOPENNATARO – AVVERSO INAMMISSIBILITÀ RECLAMO – DECISIONE G.S. - C.P. ISERNIA N. 29 (GARA PESCOPENNATARO - SANT’AGAPITO - DEL 27.12.2008 – CAMPIONATO 3^ CATEGORIA PROV. IS – RECUPERO 5^ DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e vista la regolarità dello stesso, osserva quanto segue. Il G.S. ha dichiarato la inammissibilità del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la posizione irregolare del calciatore Ucciferri Jacopo della società Atletico Sant’Agapito nella gara giocata il 27 dicembre 2008 nel convincimento che al caso in esame era applicabile il disposto dell’art. 46 C.G.S. che prevede il preannuncio di reclamo. Ciò non è condivisibile perché il comma 3 dello stesso art. 46 C.G.S., che regolamenta specificamente l’attività in ambito regionale della L.N.D., prevede che il reclamo per posizione irregolare di calciatore deve essere proposto al G.S. nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara. La dichiarazione di inammissibilità deve essere, pertanto, dichiarata insussistente e, secondo il dettato dell’art. 36, comma 5 del C.G.S., gli atti debbono essere rimessi al G.S. competente per l’esame nel merito del reclamo. P.Q.M. dichiara insussistente l’inammissibilità dichiarata dal G.S. sul reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore Ucciferri Jacopo e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia al G.S. Provinciale di Isernia per l’esame del merito del suddetto reclamo. Nulla per la tassa non versata.
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