COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.99 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. PESCOLANCIANO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA PESCOLANCIANO – SALCITO DELL’ 8.02.2009 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIRONE B – 4^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.99 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. PESCOLANCIANO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA PESCOLANCIANO – SALCITO DELL’ 8.02.2009 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIRONE B – 4^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Pescolanciano e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La suddetta società propone ricorso avverso le sanzioni di tre giornate di squalifica per il calciatore Del Matto Gianni e dell’ammenda di euro 100,00 per la società inflitte dal G.S. per i fatti verificatisi durante la gara giocata il giorno 8 febbraio 2009. Per quanto attiene alla squalifica del calciatore nessuna riduzione può essere riconosciuta in quanto la condotta posta in essere dallo stesso verso l’arbitro, riportata in modo chiaro nel referto, per di più tenuta dallo stesso nella veste di capitano della squadra, appare sanzionata in modo equo dal G.S. Per quanto riguarda, invece, la sanzione pecuniaria a carico della società per il comportamento tenuto da propri tifosi all’inizio del secondo tempo, è possibile riconoscere la riduzione della sanzione stessa tenuto conto della genericità di quanto riportato dall’arbitro nel referto. P.Q.M. delibera di confermare la squalifica per tre giornate al calciatore Del Matto Gianni e di ridurre la sanzione della ammenda alla società A.S.D. Pescolanciano ad euro 50,00.
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