Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 19 Settembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TORNEO PRE-CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara POIRINESE – USAF FAVARI

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 19 Settembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TORNEO PRE-CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara POIRINESE - USAF FAVARI Con reclamo inviato in data 9.9.2002 a mezzo lettera raccomandata la Società POIRINESE lamenta l’irregolare posizione di n. 14 giocatori schierati dalla squadra avversaria nella gara in oggetto. Tuttavia la decisione nel merito è preclusa in ragione della violazione del regolamento del presente Torneo pubblicato in c.u. n. 5 del 31.07.2002 del Comitato Regionale Piemonte V.A. punto 2.1.10 pag. 226 laddove viene precisato che “eventuali reclami, indipendentemente dalla natura e dalla tipologia delle opposizioni, dovranno essere preannunciati per iscritto all’arbitro della gara entro il termine di trenta minuti dalla conclusione di ciascun incontro; le motivazioni dovranno pervenire al Giudice Sportivo del Comitato Regionale, anche a mezzo telefax entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione dell’incontro”. Per questi motivi il Giudice Sportivo dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la Società ricorrente tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad Euro 52,00 che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it