Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 3 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MANDELLO in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori GIGANTE Leonardo, FINATI Giovanni e LICARI Alberto nella gara CARISIO – MANDELLO del 15.9.2002 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone B

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 3 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MANDELLO in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori GIGANTE Leonardo, FINATI Giovanni e LICARI Alberto nella gara CARISIO - MANDELLO del 15.9.2002 valida per il Campionato di Prima categoria - Girone B Il reclamo in oggetto, con il quale la Società MANDELLO ha denunciato l’illegittimo impiego da parte della Società CARISIO dei giocatori Gigante Leonardo, Finati Giovanni e Licari Alberto in quanto squalificati, è fondato e deve essere accolto con le seguenti precisazioni. Detti giocatori, come risulta dal comunicato ufficiale n. 50 del 13.6.2002 di codesto Comitato Regionale, erano stati ammoniti in occasione dell’ultima gara di Play-Off e quindi squalificati per una gara per recidività in ammonizione. Come chiaramente evidenziato nel comunicato ufficiale n.39 del 15.4.2002, laddove sono state fornite delucidazioni in ordine all’applicazione dell’art. 14 comma 11 C.G.S., i giocatori in questione avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima gara ufficiale successiva, e quindi proprio nella prima gara di campionato della attuale stagione sportiva, menzionata in epigrafe. Risulta al contrario che i giocatori Gigante Leonardo e Licari Alberto sono stati schierati in tale gara fin dall’inizio, mentre il giocatore Finati Giovanni era stato soltanto indicato in distinta con il n. 15, ma non risulta essere stato impiegato. E’ comunque vero che i giocatori Gigante Leonardo e Licari Alberto hanno disputato l’incontro in pendenza di squalifica, e tale circostanza comporta l’accoglimento del ricorso di cui si discute. Per tali motivi la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA a) ai sensi dell’art. 7 comma 5 sub. a) del C.G.S. commina alla Società CARISIO la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio: CARISIO - MANDELLO 0-2 nonché l’ammenda di Euro 155,00 (centocinquantacinque); b) squalifica per una ulteriore giornata i giocatori Gigante Leonardo e Licari Alberto; c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società CARISIO, sig. Saverio Giacalone, sino al 31.12.2002. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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