Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 3 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PANCALIERI in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore ZABENA Cristiano nella gara BUSCA CALCIO 2001 – PANCALIERI del 22.9.2002 valida per il Campionato di Prima Categoria – girone G
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 3 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società PANCALIERI in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore ZABENA Cristiano nella gara BUSCA CALCIO 2001 - PANCALIERI del 22.9.2002 valida per il Campionato di Prima Categoria - girone G
Il reclamo in oggetto, con il quale la Società PANCALIERI ha denunciato l’illegittimo impiego da parte della Società BUSCA CALCIO 2001 del giocatore Zabena Cristiano in quanto squalificato, è fondato e deve essere accolto.
Infatti detto giocatore, come risulta dal comunicato ufficiale n. 47 del 23.5.2002, era stato squalificato per una gara per recidività in ammonizione, allo stesso comminata nell’ultima gara della scorsa stagione, disputata il 19.5.2002.
La squalifica del sig. Zabena avrebbe pertanto dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale successiva (con esclusione delle gare dei Play-Off e Play-Out giusta applicazione dell’art. 14 C.11 C.G.S.), e quindi nella prima gara di Campionato della attuale stagione sportiva, disputata tra le Società RORETESE e BUSCA CALCIO 2001 in data 15.9.2002.
Dall’esame del referto arbitrale, risulta al contrario che in tale gara il giocatore Zabena Cristiano era stato regolarmente schierato e non aveva quindi scontato la squalifica; essendo poi stato utilizzato dalla Società BUSCA CALCIO 2001 anche nella gara in epigrafe, ne deriva che il giocatore in questione ha disputato anche tale incontro in pendenza di squalifica.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
a) ai sensi dell’art. 7 comma 5 sub. a) del C.G.S. commina alla Società BUSCA CALCIO 2001 la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio:
BUSCA CALCIO 2001 - PANCALIERI 0-2
nonché l’ammenda di Euro 155,00 (centocinquantacinque);
b) squalifica per una ulteriore giornata il giocatore Zabena Cristiano;
c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società BUSCA CALCIO 2001, sig. Puglisi Maurizio, sino al 31.12.2002.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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