Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 13del 10 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA TONENGHESE – BORGARO TORINESE 1965 – GIRONE B
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 13del 10 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARA TONENGHESE - BORGARO TORINESE 1965 - GIRONE B
Avverso la regolarita' della gara in oggetto presentava reclamo la Societa' BORGARO T.SE 1965 assumendo che l'arbitro non avrebbe permesso l'impiego nella gara in oggetto del giocatore Vasca Alessio in quanto non identificato mediante la patente di guida di nuova istituzione e, quindi - a suo dire - non munito di documento idoneo alla sua regolare identificazione.
Il reclamo e' fondato e merita accoglimento.
Infatti, secondo il chiaro disposto dell'art. 71 delle Norme Organizzative Interne della FIGC , i calciatori che prendono parte alla gara possono essere identificati tra l'altro mediante documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorita' competenti. Poiche' la nuova patente di guida e' da considerarsi a tutti gli effetti quale documento valido di riconoscimento, al pari di altri documenti ufficiali, il giocatore VASCA Alessio doveva essere correttamente identificato e, pertanto, avere titolo a partecipare alla gara.
Si delibera, quindi, di:
- accogliere il reclamo presentato alla Societa' BORGARO T.SE 1965, nulla disponendo per la tassa non versata;
- mandare a ripetere la gara in oggetto in data che il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta vorra' stabilire;
- confermare i provvedimenti disciplinari gia' assunti.
Quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel comunicato ufficiale n. 12 del 3/10/2002, al punto 4.1.2