Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 13del 10 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società VARZESE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore ERBETTA Daniele nella gara VARZESE – ROMAGNANO del 15.9.2002 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone A
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 13del 10 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società VARZESE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore ERBETTA Daniele nella gara VARZESE – ROMAGNANO del 15.9.2002 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone A
Il reclamo in oggetto, con il quale la Società VARZESE lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società ROMAGNANO del giocatore ERBETTA Daniele in quanto squalificato, è fondato e deve essere accolto.
Risulta infatti dal comunicato ufficiale n. 50 del 13.6.2002 di codesto Comitato Regionale che il giocatore ERBETTA Daniele era stato ammonito in occasione dell’ultima gara di Play-Off del Campionato di Seconda categoria e quindi squalificato per una giornata per recidività in ammonizione.
Pertanto, in applicazione dell’art.14 comma 11 C.G.S., il giocatore in questione avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara di Campionato della attuale stagione sportiva, disputata tra le Società VARZESE e ROMAGNANO in data 15.9.2002.
Dall’esame degli atti ufficiali di gara, risulta invece che il giocatore ERBETTA Daniele sia stato impiegato in tale gara dalla Società ROMAGNANO, disputando quindi l’incontro in pendenza di squalifica.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare,
a) ai sensi dell’art.12 comma 5 lett.a) del C.G.S. infligge alla Società ROMAGNANO la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio
VARZESE – ROMAGNANO 2-0
nonché l’ammenda di Euro 155 (centocinquantacinque);
b) infligge la squalifica per una ulteriore giornata al giocatore ERBETTA Daniele;
c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società ROMAGNANO, sig. BOI Moreno, sino al 9.1.2003.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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