Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 13del 10 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SANMAURIZIESE in relazione alla gara FERIOLO CALCIO – SANMAURIZIESE del 15 Settembre 2002 (Campionato di Prima categoria – Girone A)
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 13del 10 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società SANMAURIZIESE in relazione alla gara FERIOLO CALCIO - SANMAURIZIESE del 15 Settembre 2002 (Campionato di Prima categoria - Girone A)
PREMESSO CHE
- con reclamo presentato a mezzo lettera raccomandata in data 21 Settembre 2002 la Società SANMAURIZIESE ha contestato la regolarità della gara svoltasi in data 15 Settembre 2002 tra FERIOLO CALCIO - SANMAURIZIESE. In particolare la Società SANMAURIZIESE contesta la partecipazione alla gara in questione del giocatore Savoldi Roberto, che il FERIOLO CALCIO avrebbe schierato nonostante il fatto che il medesimo non avesse scontato la squalifica inflittagli nella precedente stagione agonistica;
- in effetti dalla documentazione esaminata il tesserato Roberto Savoldi risulta essere stato squalificato per una gara effettiva per recidività, così come indicato nel comunicato ufficiale n. 47 del 23 Maggio 2002 . Dagli accertamenti eseguiti emerge altresì che l’ultima gara del Campionato 2001-2002 si è svolta in data 19 Maggio 2002 e quindi in momento precedente alla irrogazione della squalifica del giocatore per recidività in ammonizioni;
- il ricorso della SANMAURIZIESE è stato inoltrato nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva con copia indirizzata, a mezzo raccomandata, alla Società FERIOLO CALCIO. Quest’ultima d’altro canto ha presentato le proprie controdeduzioni riconoscendo i fatti ma ribadendo la propria buona fede in quanto aveva ritenuto scontata la squalifica nei play-out disputati dopo il termine della precedente stagione regolare. La Società FERIOLO CALCIO precisa altresì di non avere potuto procedere a verifiche della situazione nella settimana precedente l’inizio del presente Campionato per “inaccessibilità” del sito internet F.I.G.C. Piemonte Valle d’Aosta;
- in merito a quanto precede e a chiarimento questa Commissione Disciplinare precisa che - rispetto ai fatti accertati - la responsabilità della Società FERIOLO CALCIO deve essere affermata. Infatti, come precisato nel Comunicato Ufficiale n° 39 del 15 Aprile 2002 al punto 1.1.5. le squalifiche per recidività in ammonizioni irrogate nella stagione 2001-2002 dovranno essere scontate nel successivo Campionato 2002-2003 , ovvero nella stagione successiva, e non nei play-off o play-out. A fronte della puntualizzazione sopra riportata la buona fede invocata dalla Società FERIOLO CALCIO, di cui non appare lecito dubitare, si traduce in colpevole ignoranza delle regolamentazioni adottate. Per completezza si osserva inoltre come nessun valore possa avere la indicata inaccessibilità del sito internet della F.I.G.C. e ciò in primo luogo perché le comunicazioni ufficiali relative alla squalifica del tesserato Savoldi avrebbero dovuto essere note alla Società di appartenenza e all’interessato in base alla conoscenza dei comunicati ufficiali, che alla stregua delle vigenti disposizioni sono il solo strumento di pubblicità delle sanzioni.
- nel caso in esame appare quindi confermato che effettivamente il calciatore Savoldi Roberto abbia preso parte alla gara FERIOLO CALCIO - SANMAURIZIESE in costanza di squalifica;
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
ACCOGLIE
il reclamo presentato dalla Società SANMAURIZIESE in relazione alla gara FERIOLO CALCIO -SANMAURIZIESE del 15 Settembre 2002 e per l’effetto dispone l’irrogazione della sanzione sportiva di gara persa a carico della FERIOLO CALCIO con il risultato
FERIOLO CALCIO– SANMAURIZIESE 0 - 2
Commina altresì una ulteriore giornata di squalifica a carico del calciatore Savoldi Roberto nonché l’inibizione sino a tutto il 31 Dicembre 2002 a carico del signor William Tamborini, dirigente accompagnatore della Società FERIOLO CALCIO, e l’ammenda di Euro 150 a carico della FERIOLO CALCIO.
Nulla dispone in ordine alla tassa non versata all’atto del reclamo.
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