Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 17 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MANDELLO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore ETTOLLI Giovanni nella gara SIZZANO – MANDELLO del 29.9.2002 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone B
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 17 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società MANDELLO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore ETTOLLI Giovanni nella gara SIZZANO – MANDELLO del 29.9.2002 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone B
Il reclamo in oggetto (preceduto, peraltro, da preannuncio di reclamo non previsto e non richiesto dalle norme del C.G.S.) con il quale la Società MANDELLO lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società SIZZANO del giocatore ETTOLLI Giovanni in quanto squalificato, è fondato e deve essere accolto.
Risulta infatti dal comunicato ufficiale n. 40 del 16.5.2002 del Comitato Provinciale di Novara che il giocatore ETTOLLI Giovanni era stato ammonito in occasione dell’ultima gara del Campionato di Seconda categoria e quindi squalificato per una giornata per recidività in ammonizione.
Pertanto, in applicazione dell’art.17 C.G.S., il giocatore in questione, pur avendo nel frattempo cambiato Società, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara di Campionato della attuale stagione sportiva, disputata tra le Società SIZZANO e VIGNALE in data 15.9.2002, gara alla quale però il giocatore partecipava subentrando a Rizzotti Stefano al 31° del II tempo (come risulta dagli atti ufficiali di gara). ETTOLLI Giovanni avrebbe, quindi, dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla predetta, ovvero quella disputata tra le Società RONZONESE CASALE 90 e SIZZANO in data 22.9.2002, ma egli veniva impiegato anche in quest’ultima gara (come emerge dai relativi atti ufficiali).
Pertanto, al momento della disputa della gara tra le Società SIZZANO e MANDELLO del 29.9.2002, il giocatore doveva ancora scontare la squalifica inflittagli nell’ultima gara del Campionato scorso.
Dall’esame degli atti ufficiali di gara, risulta invece che il giocatore ETTOLLI Giovanni sia stato impiegato in tale gara dalla Società SIZZANO, disputando quindi l’incontro in pendenza di squalifica.
Inoltre, non essendo nel frattempo pervenuto alcun reclamo da parte delle Società interessate alle prime due gare del Campionato in corso ed essendo ormai decorso il termine per la loro eventuale presentazione, il reclamo in oggetto merita accoglimento.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare,
a) ai sensi dell’art.12 comma 5 lett.a) del C.G.S. infligge alla Società SIZZANO la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio
SIZZANO – MANDELLO 0-2
nonché l’ammenda di Euro 155 (centocinquantacinque);
b) infligge la squalifica per una ulteriore giornata al giocatore ETTOLLI Giovanni;
c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società A.S. SIZZANO, sig. NIGRO Francesco, sino al 15.1.2003.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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