Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 17 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MARENTINESE relativo alla gara del Campionato di Seconda categoria – Girone P VILLA S. SECONDO – MARENTINESE del 22/09/2002

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 17 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MARENTINESE relativo alla gara del Campionato di Seconda categoria – Girone P VILLA S. SECONDO - MARENTINESE del 22/09/2002 All’esito della gara VILLA S. SECONDO – MARENTINESE, disputatasi il 22/09/2002 e terminata con il risultato finale di parità (due a due), la Società MARENTINESE proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato i calciatori SORCE Alessandro e FORMATO Massimo nonostante risultassero squalificati, come da comunicato ufficiale n° 38 del 16/05/2002 del Comitato Provinciale di Asti, e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo. La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.: - dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Società MARENTINESE ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della Società VILLA S. SECONDO, dei giocatori SORCE Alessandro e FORMATO Massimo perché squalificati ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali ed in particolare la vittoria a tavolino; - osservato che, dall’esame del comunicato ufficiale n° 38 del 16 Maggio 2002, relativo alle gare disputatesi l’11-12 Maggio 2002, ultima giornata del Campionato Regionale di Seconda Categoria della stagione sportiva 2001/2002, si evince che il calciatore SORCE Alessandro risulta squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione ed il calciatore FORMATO Massimo, espulso dal campo, risulta squalificato per DUE giornate; - rilevato che i suddetti calciatori avrebbero dovuto scontare la squalifica a partire dall’inizio del Campionato in corso di svolgimento e, quindi, nella prima giornata di gara, disputatasi il 22/09/2002; - ritenuto, di conseguenza, che i due giocatori sopra menzionati sono stati utilizzati nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art.12, n° 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA 1) di infliggere alla Società VILLA S. SECONDO la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché l’ammenda di Euro 150 (centocinquanta); 2) di squalificare i giocatori SORCE Alessandro e FORMATO Massimo per una ulteriore giornata di gara; 3) di inibire il dirigente accompagnatore della Società VILLA S. SECONDO Sig. MAESTRI Giancarlo fino al 31/12/2002; 4) di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it