Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 17 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società RIVARA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.12 di codesto Comitato Regionale del 3.10.2002 in riferimento alla gara RIVARA – PINEROLO CALCIO A 5 del 30.9.2002 valida per il Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque – Girone B

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 17 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società RIVARA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.12 di codesto Comitato Regionale del 3.10.2002 in riferimento alla gara RIVARA – PINEROLO CALCIO A 5 del 30.9.2002 valida per il Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque – Girone B Con il ricorso in oggetto la Società RIVARA lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai giocatori BRAO Andrea (dirigente responsabile), TESOLIN Carlo, ALBANESE Pasquale, SURACE Josè Luis e SURACE Juan Carlos (con riferimento a quest’ultimo si chiede in via di principalità la cancellazione della squalifica). Non è, invece, espressamente impugnata la squalifica inflitta all’allenatore ZEI Valter che, pertanto, non potrà essere oggetto di alcuna decisione in questa sede. Con riferimento, invece, alle decisioni impugnate, la ricorrente si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, però, ai sensi dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3), a4) C.G.S. conferisce agli organi di Giustizia Sportiva. Pertanto, le deduzioni della Società ricorrente non sono idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sono, quindi, eque e giuste e meritano la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società RIVARA. Pone a carico della Società RIVARA la tassa di reclamo pari a Euro 104,00 che non risulta versata.
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