Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 17 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società ACLI BOLZANO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore Maurizio RACCO della Società BEURESE incontrata in data 29/09/2002 nell’ambito del Campionato di Terza categoria organizzato dal Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 17 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società ACLI BOLZANO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore Maurizio RACCO della Società BEURESE incontrata in data 29/09/2002 nell’ambito del Campionato di Terza categoria organizzato dal Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola
A seguito della gara indicata all’oggetto la Società A.C.L.I. BOLZANO ricorreva al Giudice Sportivo di 1^ grado per la posizione irregolare del giocatore Maurizio RACCO della Società BEURESE.
Preliminarmente si osserva che ai sensi dell’art. 29, comma V e IX, del vigente Codice di Giustizia Sportiva tutti i reclami e i ricorsi devono, a pena di inammissibilità, essere indirizzati agli organi competenti.
Nel caso di specie, pur avendo il ricorrente inviato erroneamente gli atti al Comitato Provinciale V.C.O., emerge dall’oggetto del ricorso che con la locuzione “GIUDICE SPORTIVO DI 1^ GRADO” la Società de qua intendeva verosimilmente adire la Commissione Disciplinare, organo competente a decidere in 1^ grado in merito ai reclami sollevati per la posizione irregolare dei tesserati che abbiano preso parte ad una partita in costanza di squalifica.
Pertanto, considerata l’ammissibilità del ricorso per le ragioni di cui sopra, letti gli atti e la documentazione pervenuta a questa Commissione, nel merito si osserva quanto segue: il giocatore Maurizio RACCO risultava squalificato per una gara, sebbene non espulso dal campo, per recidività in ammonizioni (VIII ammonizione), come si evince dalla decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n° 41 del 23/05/02 relativo alla stagione sportiva 2001/2002.
Tale squalifica doveva pertanto essere scontata nel presente Campionato, ma in realtà nel corso della prima gara disputata in data 29 settembre 2002 contro la Società ACLI BOLZANO il giocatore risulta inserito nella distinta dei giocatori della Società BEURESE con il numero 13 e, inoltre, dal rapporto del direttore di gara si evince che lo stesso abbia fatto effettivamente ingresso in campo al 3° minuto del secondo tempo, in sostituzione del n° 6 Andrea OBERTO.
Risulta evidente, dunque, che il giocatore Maurizio RACCO non avrebbe dovuto disputare la suddetta gara in quanto squalificato.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il ricorso in oggetto e con riferimento alla gara del 29/9/02 di 3^ categoria la stessa deve essere omologata con il seguente risultato
A.C.L.I. BOLZANO – BEURESE 2 – 0
inoltre, al giocatore Maurizio RACCO è ulteriormente inflitta una giornata di squalifica;
alla Società BEURESE è inflitta l’ammenda di Euro 155,00.
Al sig. Simonetta Italo dirigente accompagnatore ufficiale della Società BEURESE viene inflitta l’inibizione a tutto il 15 Gennaio 2003.
Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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