Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 24 Ottobre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 E C2 CALCIO A CINQUE Gara PRO CASALE CALCETTO – DON BOSCO NICHELINO – Serie C2 – girone C

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 24 Ottobre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 E C2 CALCIO A CINQUE Gara PRO CASALE CALCETTO - DON BOSCO NICHELINO - Serie C2 - girone C Dal rapporto arbitrale relativo alla gara in oggetto si evince quanto sotto riportato: - al 14 minuto del secondo tempo il giocatore CAUSARANO VITO (Societa' DON BOSCO NICHELINO) in procinto di riprendere il gioco con una rimessa laterale veniva violentemente strattonato per la maglia da un sostenitore della squadra locale; - atteso che al 13' del secondo tempo si verificava un episodio analogo nei confronti del direttore di gara tutelato dai tesserati della Societa' ospitante; - a seguito della trattenuta il CAUSARANO si lanciava verso l'aggressore senza raggiungere il proprio intento perche' trattenuto a forza dall'arbitro; - a seguito dei fatti in premessa il giocatore MELENDEZ NUNEZ FERNANDO JUAN colpiva con un violento pugno al petto un giocatore avversario e si allontanava di corsa inseguito dai compagni di gioco del giocatore colpito senza riuscirci per l'intervento di alcuni giocatori del PRO CASALE CALCETTO che si erano frapposti. - vista la critica situazione creatasi nonche' il concreto pericolo che la situazione stessa potesse trascendere ancor piu' gravemente, l'arbitro decideva opportunamente per la sospensione della gara. Da quanto sopra esposto appare pertanto palese la responsabilita' di entrambi i Sodalizi in ordine alla mancata regolare prosecuzione dell'incontro. Conseguentemente si delibera di: - assegnare gara persa ad entrambe le Societa' PRO CASALE CALCETTO e DON BOSCO NICHELINO in applicazione della norma di cui all'articolo 12 punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva con il risultato di 0-2; - squalificare per due gare CAUSARANO VITO (DON BOSCO NICHELINO) per quanto sopra; - squalificare per quattro gare MELENDEZ NUNEZ FERNANDO JUAN (PRO CASA- LE CALCETTO) per quanto in premessa; - squalificare per una gara MISTRONI MATTEO (PRO CASALE CALCETTO) per comportamento scorretto nei confronti dei tesserati avversari dopo la sospensione della gara; - di comminare l'ammenda di Euro 103 alla Societa' PRO CASALE CALCETTO per quanto in premessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it