Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 24 Ottobre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società AOSTA CALCIO 2000 avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato ALI’ Franco (gara AOSTA CALCIO 2000 – CHATILLON del 06/10/2002, Campionato di Terza categoria, girone A)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 24 Ottobre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società AOSTA CALCIO 2000 avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato ALI’ Franco (gara AOSTA CALCIO 2000 – CHATILLON del 06/10/2002, Campionato di Terza categoria, girone A) Il reclamo in oggetto è stato esaminato nella riunione del 18/10/2002 dalla Commissione Disciplinare, presenti: Avv. Tommaso Servetto (Presidente), Avv. Ezio Scaramozzino, Avv. Loris Villani (componenti). Con reclamo ritualmente proposto la Società Aosta Calcio 2000 ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del sig. ALI’ Franco, inibito a ricoprire incarichi sportivi e sociali sino al 04/11/2002 per comportamento violento nei confronti di un avversario nella gara suindicata. Lamenta la ricorrente come la condotta dell’allenatore nei confronti del calciatore avversario Caffare Rore sarebbe stata male interpretata, prima dal direttore di gara e poi dal Giudice Sportivo, essendosi trattato di una reazione puramente emotiva, dettata dal fatto che il proprio calciatore aveva rischiato di infortunarsi gravemente in seguito al fallo di gioco dell’avversario. Purtroppo, pur comprendendo le ragioni della ricorrente, occorre sottolineare come il motivo scatenante la reazione del tesserato non possa in alcun modo valere ad escluderne la illiceità e quindi la sanzionabilità ai sensi delle norme regolamentari. Diversamente si dovrebbero ritenere giustificate e, quindi, non punibili tutte quelle condotte violente che trovano causa in un comportamento non corretto dell’avversario. Se mai le ragioni esposte nel reclamo possono giustificare un trattamento sanzionatorio attenuato nei confronti del tesserato, ma anche sotto questo aspetto si ritiene che il Giudice Sportivo abbia congruamente utilizzato il proprio potere discrezionale nel determinare la pena. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo presentato dalla Società AOSTA CALCIO 2000, disponendo l’addebito della relativa tassa non versata all’atto del reclamo.
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