Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 24 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società AMATORI OSSOLA avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara AMATORI OSSOLA – PERTUSA BIGLIERI disputatasi il 29/06/2002 quale finale del Campionato Regionale AMATORI. (Punto 4.1.1. del C.U. N° 2 dell’11/07/2002 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 24 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società AMATORI OSSOLA avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara AMATORI OSSOLA – PERTUSA BIGLIERI disputatasi il 29/06/2002 quale finale del Campionato Regionale AMATORI. (Punto 4.1.1. del C.U. N° 2 dell’11/07/2002 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta) Con il reclamo in oggetto, la Società AMATORI OSSOLA, ritenendo il referto arbitrale falso e assolutamente privo di fondamento, contesta integralmente tutte le decisioni del Giudice Sportivo e ne chiede un profondo riesame. Ad avviso della Società reclamante, all’atto dell’annullamento della rete del pareggio, i propri giocatori non hanno assolutamente tentato alcuna aggressione nei confronti dell’arbitro, ma lo hanno semplicemente accerchiato per chiedere il motivo dell’annullamento. L’arbitro rifiutava di dare una qualsiasi spiegazione plausibile ed indietreggiava, correndo verso l’area nei pressi dello spogliatoio, qui veniva spintonato e perdeva l’equilibrio cadendo a terra assieme al dirigente SILVESTRO Gaetano, ma senza che alcun giocatore o tesserato tentasse alcuna aggressione nei suoi confronti. La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio, BIANCO Avv. Paolo, STRATA Avv. Claudio e VILLANI Avv. Loris, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.: ·  sentite, nella seduta del 4/10/2002, le deduzioni svolte dai Sigg. SCESA Roberto, Presidente, DI COSCIO Giuseppe, Segretario e MIGLINI Massimiliano, Consigliere della Società AMATORI OSSOLA, i quali hanno ribadito i motivi del ricorso; ·  assunte informazioni tramite il M/llo GERACI Domenico, Comandante della stazione Carabinieri di FARA NOVARESE, intervenuto su richiesta telefonica di un dirigente del CARPIGNANO SESIA, Società cui era stata affidata l’organizzazione della gara in questione, il quale ha dichiarato di essere giunto sul posto quando la situazione si era del tutto normalizzata e di aver seguito l’auto dell’arbitro da Carpignano a Fara senza che si fosse verificata alcuna situazione di pericolo per lo stesso; ·  acquisite, nella seduta del 18/10/2002, le testimonianze dei Sigg. RAMAZZOTTI Sergio e TAMBURELLI Agostino, Consiglieri Regionali della F.I.G.C. delegati a presenziare alla gara in questione, i quali hanno riferito di aver assistito ad una vera e propria aggressione nei confronti del direttore di gara, il quale, dopo aver giustamente annullato la rete del pareggio segnata dall’AMATORI OSSOLA, è stato spintonato, gettato a terra e malmenato da un dirigente e da molti giocatori della suddetta squadra; ·  ritenuto che la tesi difensiva esposta dalla Società reclamante deve essere disattesa, perché contrastante con la ricostruzione dei fatti, operata in modo circostanziato e minuzioso dal direttore di gara nel suo referto, che è stato, altresì, suffragato dalle testimonianze rese dai due Consiglieri presenti alla disputa della gara; ·  rilevato che la particolare gravità e spregevolezza degli episodi di violenza rendono incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità delle sanzioni adottate; DELIBERA 1. di respingere il ricorso di cui trattasi; 2. di confermare integralmente tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo; 3. di disporre l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che risulta versata dalla Società AMATORI OSSOLA.
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