Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 31 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA DON BOSCO NICHELINO – ALPIGNANO – GIRONE C

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 31 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA DON BOSCO NICHELINO - ALPIGNANO - GIRONE C Con reclamo interposto avverso la regolarita' della gara in oggetto la Societa' ALPIGNANO deduceva la circostanza secondo cui il Sodalizio DON BOSCO NICHELINO, pur avendo impiegato inizialmente un giocatore nato il 21.08.1984 TROGU ANDREA e il giocatore GRASSITELLI MARCO nato il 23.11.1983, sostituiva al 44' del secondo tempo il giocatore TROGU con il giocatore ALBAROLO LUCA nato il 2.06.1981, facendo cosi' venir meno il requisito della necessaria presenza in campo per tutta la gara di almeno un giocatore nato dal 1.01.1982 in poi e un giocatore nato dal 1.01.1983 in poi come da comunicato ufficiale n. 1 del 1.07.2002 al punto 2.1.2, pena la perdita della gara prevista dall'articolo 12 comma 5 del C.G.S.- Dall'esame del rapporto arbitrale e dalla distinta societaria ad esso acclusa, si rileva in effetti l'esattezza del rilievo mosso in sede di reclamo, atteso che al 47' del secondo tempo forse per riparare all'errore commesso il giocatore DIVINCENZO ANDREA nato il 13.03.1975 veniva sostituito dal giocatore NOVACO CLAUDIO nato il 6.09.1984- Ne deriva l'accertata responsabilita' della Societa' DON BOSCO NICHELINO nell'irregolare svolgimento della gara condotta a far tempo dal 44' al 47’ del secondo tempo in palese violazione della norma di cui al comunicato ufficiale n. 1 del 1.07.2002 suddetto. Conseguentemente si delibera di: - accogliere il reclamo della Societa' ALPIGNANO, per la mancata osservanza della Societa' DON BOSCO NICHELINO della norma summenzionata, nulla disponendo in ordine alla tassa reclamo non versata; - infliggere gara persa alla Societa' DON BOSCO NICHELINO, in applicazione dell'articolo 12 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva con il seguente risultato: DON BOSCO NICHELINO - ALPIGNANO 0-2 nonche' l'ammenda di Euro 103; - inibire a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 26.11.2002 il signor SANTAGATA ANTONIO Dirigente Societa' DON BOSCO NICHELINO, per inosservanza della norma sulle predette disposizioni. Quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel comunicato ufficiale n. 15 del 24.10.2002-
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