Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 31 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società STELLAZZURRA S. FRANCESCO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 14 del 17.10.2002 del Comitato Regionale in relazione alla gara STELLAZZURRA S. FRANCESCO – CARMAGNOLA del 13.10.2002 Campionato di Prima categoria – Girone G

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 31 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società STELLAZZURRA S. FRANCESCO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 14 del 17.10.2002 del Comitato Regionale in relazione alla gara STELLAZZURRA S. FRANCESCO - CARMAGNOLA del 13.10.2002 Campionato di Prima categoria - Girone G Con ricorso inviato in data 18.10.2002 la Società STELLAZZURRA S. FRANCESCO si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per quattro gare il giocatore DIADARIO Giuseppe e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente sostiene che il proprio tesserato si è reso esclusivamente responsabile di un’aggressione verbale nei confronti dell’arbitro e che tale episodio è accaduto al termine di una gara molto sentita e combattuta. Il ricorso in esame può trovare accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazione di diverso tenore (art. 31 C.G.S.). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è assai preciso nella descrizione della condotta del calciatore sanzionato che, nel corso di una protesta è entrato in rotta di collisione con l’arbitro spingendolo col petto e, una volta espulso è stato accompagnato fuori dal terreno di gioco dai propri compagni di squadra. A fine gara inoltre si è rivolto al direttore di gara medesimo con espressioni sarcastiche. Ora, dalla descrizione dei fatti emergente dal referto, più che un atteggiamento “gravemente minaccioso”, emerge un comportamento inutilmente polemico a fronte di una espulsione pienamente giustificata dall’eccesso di virulenza che ha caratterizzato la protesta. In altre parole, il comportamento del DIADARO non solo non ha avuto conseguenze lesive ma non risulta aver mai arrecato un concreto pericolo all’incolumità fisica del direttore di gara e pertanto appare equa la riduzione di un turno della squalifica inflitta al giocatore dal Giudice di primo grado. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della Società STELLAZZURRA S. FRANCESCO RIDUCE la squalifica inflitta al giocatore DIADARO Giuseppe rideterminandone la durata a tre gare effettive. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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