Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 2 del 11 Luglio 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor CONSONNI Daniele e della Società VIRTUS MAGGIORA per rispondere rispettivamente delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S ed all’art. 2 commi 2 e 3 del C.G.S.

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 2 del 11 Luglio 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor CONSONNI Daniele e della Società VIRTUS MAGGIORA per rispondere rispettivamente delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S ed all’art. 2 commi 2 e 3 del C.G.S. Il presente procedimento trae origine dalla delibera del Giudice Sportivo pubblicata in C.U. n. 40 in data 1652002 del Comitato Provinciale di Novara in cui si rilevava dal referto arbitrale relativo alla gara VIRTUS MAGGIORA – MIASINESE disputatasi il 1252002 che il Presidente della VIRTUS MAGGIORA sig. Daniele CONSONNI, dopo aver ripetutamente minacciato ed ingiuriato l’arbitro per tutto il corso della partita ed insultato pesantemente gli Organi Federali, allorquando il direttore di gara si accingeva ad espellere un giocatore della sua squadra, faceva ingresso in campo accompagnato da un altro sostenitore. Quest’ultimo colpiva l’arbitro con un violento pugno provocandogli stordimento e forte dolore e costringendolo a decretare la fine anticipata della gara medesima. Adottate le opportune sanzioni nei confronti della Società, gli atti di gara pervenivano alla Procura Federale che, con atto del 362002 deferiva avanti a questa Commissione Disciplinare il CONSONNI per rispondere delle violazioni indicate in oggetto realizzate con la condotta sopra descritta e la Società VIRTUS MAGGIORA per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Nella seduta del 2862002 il CONSONNI giustificava la propria impossibilità a presenziare manifestando disponibilità a partecipare ad una eventuale udienza in ora antimeridiana ma senza richiedere espressamente un rinvio della procedura. L’incolpato faceva altresì pervenire una breve memoria difensiva. La Procura Federale, in persona dell’avv. Maurizio GORIA, previa esposizione dei fatti, chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità del CONSONNI e della Società VIRTUS MAGGIORA e conseguentemente venissero applicate le seguenti sanzioni: inibizione per mesi nove a carico del CONSONNI e l’ammenda pari ad Euro 100,00 a carico della Società. MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di enunciare i motivi che sorreggono la presente delibera, è doveroso precisare che pur nella diversità della procedura adottata, determinata dalla trasmissione degli atti alla Procura federale da parte del Giudice Sportivo, il presente procedimento ha per oggetto la valutazione della condotta tenuta da un tesserato in occasione dello svolgimento di una gara e pertanto il primo elemento da cui trarre motivi di convincimento è il referto arbitrale. Ora, a norma dell’art. 31 C.G.S. nel giudizio sportivo tale rapporto costituisce piena prova in ordine al comportamento dei tesserati e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore. L’esame degli atti di gara ha acclarato che la condotta del CONSONNI come riportata dal Giudice Sportivo è quella risultante dal referto arbitrale. L’incolpato, nel memoriale fatto pervenire a questa Commissione ha sostenuto che l’arbitro avesse equivocato circa la sua condotta unicamente finalizzata a liberarlo dall’accerchiamento cui lo avevano sottoposto i calciatori senza riuscire ad impedire che spettatori sconosciuti si intrufolassero all’interno del terreno di gioco. Il CONSONNI ha altresì negato gli insulti affermando la falsità del referto sul punto. Orbene la lettura del rapporto arbitrale che riporta in modo puntuale e preciso le ingiurie e minacce proferite dal CONSONNI e ne descrive la condotta, consente di ritenere impossibile che il direttore di gara seppure in stato di concitazione possa in qualche modo avere equivocato. Frasi come “ti ammazzo di botte” non sono compatibili con le intenzioni che il CONSONNI sostiene di aver avuto in quel frangente. Considerata la consistente gravità della condotta tenuta dal CONSONNI pare equa la sanzione dell’inibizione per nove mesi. Quanto alla Società deferita, ritiene questa Commissione che la responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta sopra descritta sia già stata dichiarata e sanzionata dal Giudice Sportivo di talché l’applicazione di una nuova sanzione si risolverebbe in un non consentito nuovo giudizio per un fatto per il quale è già stata giudicata. In effetti il Giudice sportivo ha già deliberato di infliggere alla società VIRTUS MAGGIORA la punizione sportiva della perdita della gara nonché “di irrogare alla Società VIRTUS MAGGIORA, per il comportamento di propri tesserati non adeguatamente identificati e di propri sostenitori, come sopra descritto e concretizzatosi nell’aggressione al direttore di gara, nonché per non aver previsto l’adozione di misure d’ordine e per non avere impedito l’accesso al terreno di gioco a persone non abilitate (resesi poi responsabili dei fatti in narrativa) l’ammenda Euro 250,00” Si ritiene, pertanto, di non dover procedere ad alcun riesame in ordine alla responsabilità della Società P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara il sig. CONSONNI Daniele responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto inibisce il medesimo a ricoprire incarichi sportivi per mesi nove. Dichiara non luogo a provvedere nei confronti della Società VIRTUS MAGGIORA.
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