Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 2 del 11 Luglio 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor CIANCI Michele e della Società POL. SACRO CUORE per rispondere rispettivamente della violazione di cui agli art. 1 comma 1 C.G.S. e della violazione di cui all’art. 2 comma 4

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 2 del 11 Luglio 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor CIANCI Michele e della Società POL. SACRO CUORE per rispondere rispettivamente della violazione di cui agli art. 1 comma 1 C.G.S. e della violazione di cui all’art. 2 comma 4 Con atto del 3052 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. CIANCI Michele per avere, in violazione delle norme in oggetto indicate, in qualità di Presidente della POL SACRO CUORE, provveduto a tesserare il giocatore Andrea SALASCO, nato nel 1982, dichiarandolo nato nel 1980 al fine di consentirne la partecipazione al Campionato Amatori nonché la Società medesima per responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente. Nel corso delle indagini il CIANCI ha riconosciuto l’errore commesso nella compilazione del cartellino recante l’indicazione della data di nascita del SALASCO, dichiarando di aver ritirato il cartellino corretto dal Comitato Provinciale di Asti, di aver fatto giocare per tutto il campionato il giocatore non in età contemplata dalle norme emanate dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per l’attività Amatori. L’incolpato ha altresì ammesso la piena consapevolezza dell’illiceità sportiva della propria condotta, adducendo la scusa di avere richiesto la deroga per il suo giocatore solo verbalmente al Comitato di Asti e di averne frainteso la risposta allorquando era stata richiesta l’adesione della Società da lui rappresentata al Campionato Amatori. Nella seduta del 2862002, avanti a questa Commissione il CIANCI comunicava la propria impossibilità a presenziare per non meglio precisati concomitanti impegni senza richiedere alcun rinvio. Il Procuratore Federale Avv. Maurizio Goria, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei a carico del sig. CIANCI Michele e dell’ammenda di Euro 50 a carico della Società SACRO CUORE. MOTIVI DELLA DECISIONE Appare pienamente provata la responsabilità del CIANCI e della società POL. SACRO CUORE. L’ampia confessione resa in sede di indagini non lascia spazio a dubbi sia in punto consapevolezza circa l’erroneità del dato riportato dal cartellino del SALASCO, sia in punto irregolarità della partecipazione del medesimo al Campionato Amatori. Se, da una parte è doveroso rilevare che le pur accurate indagini svolte non hanno consentito di accertare chi sia stato l’autore della correzione della data di nascita del SALASCO risultante dal cartellino, si rileva, tuttavia, come l’immediato riconoscimento delle proprie responsabilità da parte del CIANCI, consenta di ritenere che lo stesso si asterrà in futuro dalla realizzazione di analoghe condotte. Alla luce delle suesposte considerazioni pare equo infliggere al sig. CIANCI la sanzione della inibizione per mesi quattro ed alla Società la sanzione dell’ammenda pari a Euro 50,00 P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara il sig. CIANCI Michele e la Società POL SACRO CUORE responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte e per l’effetto inibisce il CIANCI a ricoprire incarichi sportivi e sociali per mesi quattro, dichiara la Società POL SACRO CUORE tenuta al pagamento dell’ammenda di Euro 50,00.
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