Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ATLETICO NOVARA CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara ATLETICO NOVARA – ATLETICO PONTESTURA disputatasi l’8/12/2002 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone C (comunicato ufficiale n. 19 del 12/12/2002 del Comitato Provinciale di Vercelli )
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla Società ATLETICO NOVARA CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara ATLETICO NOVARA – ATLETICO PONTESTURA disputatasi l’8/12/2002 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone C (comunicato ufficiale n. 19 del 12/12/2002 del Comitato Provinciale di Vercelli )
Con il reclamo in oggetto, la Società ATLETICO NOVARA CALCIO, ritenendo il referto arbitrale non attendibile e privo di fondamento, contesta integralmente tutte le decisioni del Giudice Sportivo e ne chiede un profondo riesame.
Ad avviso della Società reclamante, la sospensione della gara è da attribuirsi unicamente all’arrivo sul campo di gioco di un’autoambulanza intervenuta per soccorrere il dirigente, Sig. SOLDATI Renato, colto da improvviso malore e non all’invasione di campo messa in atto dai sostenitori della squadra ospitante. L’intervento dei giocatori AIELLO Cristian e MBIDA Martin non è stato quello di alimentare la presunta rissa, ma volto a calmare gli animi dei compagni ed avversari ed evitare gravi conseguenze.
La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio, CAMPAGNA Avv. Flavio e GIABARDO Avv. Luca, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.:
· osservato preliminarmente che il ricorso in questione non è stato inviato in copia all’ATLETICO PONTESTURA, ma che la Società avversaria è stata semplicemente messa al corrente dell’inoltro del reclamo stesso;
· rilevato che la suddetta inottemperanza avrebbe potuto costituire motivo di improcedibilità, ma che la Commissione ha comunque ritenuto utile entrare nel merito;
· ritenuto che la tesi difensiva esposta dalla Società reclamante deve essere disattesa, perché contrastante con la ricostruzione dei fatti, operata in modo circostanziato e minuzioso dal direttore di gara nel suo supplemento di rapporto di gara;
· rilevato, altresì, che la particolare gravità e spregevolezza degli episodi di violenza rendono incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità delle sanzioni adottate;
DELIBERA
1. di respingere il ricorso di cui trattasi;
2. di confermare integralmente tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo:
3. di disporre l’incameramento della prescritta tassa di reclamo di Euro 104,00 che deve essere addebitata alla Società ATLETICO NOVARA CALCIO perché non risulta versata.
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