Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ALTO CANAVESE avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara MICHELIN – ALTO CANAVESE (Campionato di Seconda categoria girone G gara dell’ 8 dicembre 2002)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ALTO CANAVESE avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara MICHELIN – ALTO CANAVESE (Campionato di Seconda categoria girone G gara dell’ 8 dicembre 2002) PREMESSO CHE - la Società ALTO CANAVESE ha presentato, a mezzo reclamo in data 27 dicembre 2002, ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara MICHELIN – ALTO CANAVESE del 8 Dicembre 2002 e pubblicati sul comunicato ufficiale n. 22 del 19 Dicembre 2002, segnatamente chiedendo la revisione delle squalifiche comminate ai propri tesserati Ivo Cattarello e Ferraris Claudio. - Nel proprio ricorso la Società ALTO CANAVESE ricostruisce i comportamenti addebitati ai propri tesserati - rispettivamente quanto al Cattarello avere strattonato l’arbitro e quanto al Ferraris avere colpito l’arbitro alla caviglia - in modo da ricondurli a episodi estemporanei e casuali. Sennonché l’esposizione della ricorrente non risulta accettabile (né può essere accolta la richiesta di confronto formulata dall’Alto Canavese, in quanto tale modalità probatoria è espressamente dichiarata inammissibile dalle Carte Federali) ed è radicalmente smentita dalle risultanze del referto arbitrale ove i comportamenti dei tesserati sono dettagliatamente circostanziati. RILEVATO CHE - La precisione del rapporto arbitrale, con il valore di piena prova allo stesso riconosciuto, conduce a ritenere non accoglibile il reclamo presentato avverso alla squalifica comminata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RESPINGE il reclamo di cui trattasi disponendosi che venga addebitata alla Società ricorrente la relativa tassa di Euro 104,00 perché non versata.
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