Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 30 Gennaio 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PREGLIESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.18 del Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola del 19.12.2002 in riferimento alla gara QUARONESE – PREGLIESE del 15.12.2002 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 30 Gennaio 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PREGLIESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.18 del Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola del 19.12.2002 in riferimento alla gara QUARONESE - PREGLIESE del 15.12.2002 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone A La Società PREGLIESE si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al Presidente BIGGIO Leonardo (inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali sino al 30.6.2003), ai giocatori PENNESTRI Ivano (squalifica per tre gare effettive), BEVILACQUA Lucio, FEDELI Manuel, GASBERTI Mauro, POZZI Stefano (squalifica per tutti per due gare effettive) e ne chiede, con ricorso sottoscritto personalmente dagli interessati, l’annullamento ovvero la revoca. In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di rinvio dell’audizione dei ricorrenti formulata dal Vice Presidente della Società PREGLIESE, Vincenzo LAUDATO, per concomitanti impegni di lavoro dei soggetti interessati: l’istanza è generica e priva di alcuna documentazione a sostegno. In ogni caso, i ricorsi dei giocatori BEVILACQUA Lucio, FEDELI Manuel, GASBERTI Mauro e POZZI Stefano devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) C.G.S. che non consente l’impugnazione dei provvedimenti di squalifica dei giocatori sino a due giornate. Relativamente, invece, alle censure mosse alla decisione del Giudice Sportivo dai ricorrenti BIGGIO Leonardo e PENNESTRI Ivano, si deve osservare che le sanzioni inflitte al Presidente BIGGIO ed al giocatore PENNESTRI, sono legittime e assolutamente proporzionate alla gravità delle loro condotte. Il referto arbitrale, che a mente dell’art.31 lett.a1) C.G.S. fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, sul punto è preciso e circostanziato e non è superato dalle osservazioni contenute nei reclami in oggetto. Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sono, quindi, eque e giuste e meritano la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a) a) dichiara inammissibile il ricorso dei giocatori BEVILACQUA Lucio, FEDELI Manuel, GASBERTI Mauro e POZZI Stefano; b) b) rigetta il ricorso del Presidente BIGGIO Leonardo e del giocatore PENNESTRI Ivano. Pone a carico della Società PREGLIESE la tassa di reclamo pari a Euro 104 che non risulta versata.
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