Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 30 Gennaio 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società G.S. BUBBIO avverso la decisione del Giudice Sportivo, inclusa in comunicato ufficiale n. 19 del 912003 del Comitato Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara BUBBIO – LOBBI del 15122002, Campionato di Seconda Categoria – Girone Q

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 30 Gennaio 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società G.S. BUBBIO avverso la decisione del Giudice Sportivo, inclusa in comunicato ufficiale n. 19 del 912003 del Comitato Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara BUBBIO - LOBBI del 15122002, Campionato di Seconda Categoria - Girone Q Seduta del 2412003. Presenti: avv. Tommaso Servetto – Presidente – avv. Paolo Pavarini, avv. Ezio Scaramozzino. E’ altresì presente in qualità di rappresentante A.I.A. il sig. Boccalatte Sergio. Con ricorso inviato in data 1512003 la Società BUBBIO si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per quattro gare i giocatori PESCE Alessandro e PASSALACQUA Daniele e per sei gare il giocatore CIRIO Luigi e chiede un “giudizio più equo” che le “...permetta di limitare i danni” La Società ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto alla Società avversaria relativamente all’entità delle sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado, senza tuttavia precisare quale punto del provvedimento impugnato non possa considerarsi equo e per quali motivi. Considerato che il provvedimento del Giudice Sportivo appare adeguatamente motivato in ogni sua parte e le sanzioni inflitte appaiono congrue alla gravità dei fatti accertati. In assenza di ragioni che ne giustifichino l’accoglimento, il ricorso in esame deve essere respinto siccome generico ed infondato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento RIGETTA il reclamo della società BUBBIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa pari a 104 Euro che non risulta versata.
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