Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 30 Gennaio 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SAN MAURIZIO MALANGHERO avente ad oggetto l’utilizzo di un numero irregolare di giocatori fuori quota da parte della Società LA CHIVASSO incontrata in data 16.11.2002 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale organizzato dal Comitato Locale di Ivrea
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 30 Gennaio 2003– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società SAN MAURIZIO MALANGHERO avente ad oggetto l’utilizzo di un numero irregolare di giocatori fuori quota da parte della Società LA CHIVASSO incontrata in data 16.11.2002 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale organizzato dal Comitato Locale di Ivrea
Nel comunicato ufficiale n. 26 del 16.01.2002 è stata pubblicata la presente delibera che per mero errore materiale conteneva l’inversione delle parti. Rilevato che l’errore materiale è correggibile da questa Commissione Disciplinare in forza del principio dell’autotutela amministrativa la Commissione Disciplinare delibera di pubblicare il testo corretto annullando quello di cui al comunicato n. 26 del 16.01.2002 in cui appariva come reclamante la Società LA CHIVASSO anziché la Società SAN MAURIZIO MALANGHERO.
Riunione del 10.01.2003. la Commissione Disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso (Presidente), CAMPAGNA Avv. Flavio e GIABARDO Avv. Luca (consiglieri), alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A.
Rilevato preliminarmente che la Società ricorrente non ha osservato l’obbligo dell’invio contestuale alla controparte di copia dei motivi sui quali si fonda il reclamo stesso, obbligo previsto a pena d’inammissibilità nel caso in cui il gravame verta come nel caso in esame su questioni che possono modificare il risultato conseguito sul campo.
Considerato che l’inosservanza del suddetto obbligo regolamentare preclude l’esame nel merito della questione.
Visto il combinato disposto dagli artt. 42, n. 6 e 29, n. 9 del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Società SAN MAURIZIO MALANGHERO, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di Euro 104,00 che non risulta versata dalla Società ricorrente.
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