Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 6 Febbraio 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SAN MAURIZIO MALANGHERO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 27 del 2312003 del Comitato Regionale in relazione alla gara PIANESE – SAN MAURIZIO MALANGHERO del 1912003, Campionato di Prima Categoria Girone F

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 6 Febbraio 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SAN MAURIZIO MALANGHERO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 27 del 2312003 del Comitato Regionale in relazione alla gara PIANESE - SAN MAURIZIO MALANGHERO del 1912003, Campionato di Prima Categoria Girone F Con ricorso inviato in data 3012003 la Società SAN MAURIZIO MALANGHERO si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per quattro gare il giocatore BOGGIONE Simone e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente sostiene che il parapiglia che ha determinato l’episodio per cui è stata inflitta la sanzione si è verificato per le provocazioni e gli insulti rivolti ai giocatori della Società medesima dal portiere di riserva e da un tifoso della Società avversaria. Il ricorso in esame può trovare accoglimento seppure per motivi diversi da quelli addotti. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Tuttavia, nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara, nel riferire della rissa esplosa fra i giocatori al termine della gara, giustifica l’impossibilità di individuare i responsabili con la posizione defilata che l’arbitro occupava in quel frangente. L’episodio dell’aggressione subita dal sig. Walter DAMIANO, giocatore della PIANESE, e la responsabilità del BOGGIONE sono stati segnalati al Giudice di primo grado mediante una semplice dichiarazione proveniente dalla PIANESE ed allegata al referto arbitrale a richiesta dei dirigenti della Società medesima. Ora, considerato che non è possibile fondare in questa sede, sulla sola base delle dichiarazioni di una parte, un serio giudizio circa l’esistenza della asserita aggressione e la relativa responsabilità del BOGGIONE o di altri tesserati. Considerato altresì che la competenza a valutare, nei fatti segnalati, l’esistenza delle condizioni per l’instaurazione del giudizio sportivo appartiene alla Procura Federale cui gli atti del presente procedimento devono essere trasmessi. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della Società SAN MAURIZIO MALANGHERO, REVOCA la squalifica inflitta al giocatore BOGGIONE Simone col provvedimento indicato in oggetto. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata. Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le determinazioni del caso.
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