Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 6 Febbraio 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società P.G.S. PRO BELVEDERE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.17 del Comitato Provinciale di Vercelli del 28.11.2002 in riferimento alla gara P.G.S. PRO BELVEDERE – SALUGGIA VIRTUS del 24.11.2002 valida per il Campionato Provinciale di Terza Categoria – Girone A
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 6 Febbraio 2003– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società P.G.S. PRO BELVEDERE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.17 del Comitato Provinciale di Vercelli del 28.11.2002 in riferimento alla gara P.G.S. PRO BELVEDERE – SALUGGIA VIRTUS del 24.11.2002 valida per il Campionato Provinciale di Terza Categoria – Girone A
La Società PRO BELVEDERE si lamenta della eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore LOMBARDINO Paolo(squalifica sino al 30.6.2006). La ricorrente non contesta i fatti, ma ne propone una lettura finalizzata a ridurne la gravità.
Si è proceduto alla audizione del Presidente della Società ricorrente, sig. RIZZI Fabrizio, e del giocatore squalificato. Si è altresì proceduto alla audizione telefonica dell’arbitro, sig. DI SARNO Vincenzo.
All’esito dell’istruttoria devono ritenersi confermati i fatti, così come descritti nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro in data 24.11.2002.
La sanzione, inflitta, dal Giudice Sportivo appare però eccessiva.
La condotta del giocatore LOMBARDINO Paolo è oggettivamente grave e merita la sanzione della squalifica a tempo determinato, ma non nei limiti prossimi al massimo editale. Il trattamento sanzionatorio, per essere ritenuto equo, deve rispondere a principi di proporzionalità con riferimento alla condotta ed alla personalità del trasgressore.
In altre parole, a parere di questa Commissione, si deve avere riguardo alla oggettività del comportamento sanzionato, alle sue eventuali conseguenze ed anche alla condotta tenuta dal responsabile successivamente ai fatti.
Nel caso di specie, il fatto (aggressione all’arbitro) di cui si è reso responsabile il LOMBARDINO è incontestabilmente grave, ma non ha avuto conseguenze lesive per l’arbitro, come confermato dal medesimo.
Inoltre, non si deve tacere che il LOMBARDINO, resosi conto della gravità dell’accaduto, immediatamente dopo il suo deprecabile comportamento, si è recato nello spogliatoio del DI SARNO per scusarsi, dimostrando che i principi di lealtà, correttezza e probità (temporaneamente e ingiustificatamente dimenticati) non gli sono del tutto sconosciuti.
La resipiscenza del LOMBARDINO, spontanea, immediata e disinteressata (ovvero non soltanto in sede di ricorso, come spesso accade), merita considerazione, attenuando in parte la gravità del suo comportamento.
A fronte di quanto sopra, la sanzione inflitta è eccessiva e va ridotta anche al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento con riferimento a fatti altrettanto gravi sotto il profilo oggettivo, con conseguenze però dannose per chi li ha subiti, e che non hanno registrato alcun sintomo di resipiscenza in chi li ha commessi.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.17 del 28.11.2002, delibera di ridurre al 30.6.2004 la sanzione della squalifica inflitta al giocatore LOMBARDINO Paolo della Società P.G.S. PRO BELVEDERE.
Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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