Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 13 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società POZZOMAINA avente ad oggetto l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 26/01/2006, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., al proprio dirigente GRIPPA Michele, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del 26/01/2003 tra le Società POZZOMAINA – SAN CARLO, con provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n°28 del 30 Gennaio 2003 e successivamente corretto con il comunicato ufficiale n° 30 del 6 Febbraio 2003
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 13 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società POZZOMAINA avente ad oggetto l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 26/01/2006, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., al proprio dirigente GRIPPA Michele, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del 26/01/2003 tra le Società POZZOMAINA – SAN CARLO, con provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n°28 del 30 Gennaio 2003 e successivamente corretto con il comunicato ufficiale n° 30 del 6 Febbraio 2003
A seguito della gara indicata all’oggetto la Società POZZOMAINA ricorreva alla Commissione Disciplinare, richiedendo la riduzione dell’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente GRIPPA MICHELE.
Considerata l’ammissibilità del ricorso, letti gli atti e la documentazione pervenuta a questa Commissione, nel merito si osserva quanto segue: al minuto 36 del secondo tempo il Sig. GRIPPA MICHELE, dirigente della squadra POZZOMAINA, inveiva con frasi offensive nei confronti dell’arbitro.
Ricevuto l’invito ad allontanarsi dal rettangolo di gioco, quindi, il predetto profferiva nei confronti del direttore di gara delle minacce tentando contestualmente di aggredirlo, non riuscendoci solo per l’intervento di altri componenti della sua panchina.
Una volta fuoriuscito dal rettangolo di gioco, il dirigente proseguiva a ingiuriare e minacciare l’arbitro sino a che, terminata la partita, riusciva a dare seguito alle minacce, colpendo il direttore di gara con un violento schiaffo.
Rilevato che la Società ricorrente non contesta le circostanze suddette e neppure l’intenzionalità del comportamento del proprio dirigente, limitandosi a sottolineare l’eccessività della sanzione.
Ritenuto, al contrario, che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare congrua rispetto al grave comportamento tenuto dal sig. GRIPPA, che rivestendo un ruolo di responsabilità nell’ambito della Società ricorrente ha in tal modo fornito un pessimo esempio a tutti i tesserati ed ai tifosi della Società medesima.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto e confermare il provvedimento del Giudice Sportivo.
Pone a carico della Società POZZOMAINA la tassa di reclamo pari ad Euro 104,00 che non risulta versata.
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