Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 13 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società VALLESTRONA avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VALLESTRONA – DORMELLETTO del 15/12/2002 relativa al Campionato di Seconda Categoria – Girone A. (Punto 11 a del comunicato ufficiale n° 21 emesso in data 23/01/2003 dal Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 13 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società VALLESTRONA avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VALLESTRONA - DORMELLETTO del 15/12/2002 relativa al Campionato di Seconda Categoria – Girone A. (Punto 11 a del comunicato ufficiale n° 21 emesso in data 23/01/2003 dal Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola) Con il reclamo in oggetto, la Società VALLESTRONA contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede la riduzione della squalifica comminata al proprio giocatore BACCHETTA Marco. In particolare, la Società reclamante nega che il suddetto calciatore abbia sferrato dei calci all’indirizzo dell’arbitro, né durante e neppure dopo la fine dell’incontro e che lo stesso è stato allontanato dal campo, non per espulsione diretta, bensì per doppia ammonizione. Tale tesi difensiva contrasta con le univoche risultanze degli atti ufficiali che descrivono chiaramente la condotta scorretta del sunnominato calciatore, il quale, già ammonito in precedenza per proteste, è stato espulso direttamente per aver commesso un violentissimo fallo da dietro nei confronti di un avversario. Il BACCHETTA Marco, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, minacciava il direttore di gara, reiterando anche al termine della gara tale grave comportamento in quanto cercava di aggredire fisicamente l’arbitro, non riuscendo nell’intento per il fattivo intervento dei propri dirigenti . Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono quindi essere disattese. L’episodio di violenza, commesso dal calciatore in questione, nonchè gli accadimenti successivi, minuziosamente riportati dal referto arbitrale, sono di particolare gravità e rendono incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della misura della sanzione adottata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A. RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla Società VALLESTRONA perché non versata; CONFERMA la squalifica fino al 15/08/2003 inflitta al giocatore BACCHETTA Marco.
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